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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04164/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale che, in sede esecutiva, aveva escluso l'esistenza del medesimo disegno criminoso tra plurimi reati già oggetto di diverse sentenze, con conseguente diniego dell'unificazione delle pene ai fini del cumulo giuridico. In particolare, l'ordinanza aveva rilevato che due fatti erano già stati unificati in precedenza in sede esecutiva, mentre altri due, pur omogenei perché entrambi riconducibili all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, erano separati da un lungo intervallo temporale e non potevano ritenersi espressione di una volizione unitaria. Il ricorso deduceva, secondo la Corte, argomenti manifestamente infondati perché incompatibili con la giurisprudenza consolidata sui criteri di individuazione del medesimo disegno criminoso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto e logicamente motivato il provvedimento impugnato, che aveva escluso il medesimo disegno criminoso tra tutti i reati indicati nell'istanza del ricorrente, valorizzando sia il fatto che due sentenze erano già state unite in sede esecutiva, sia il rilevante distacco temporale tra le ulteriori condotte, elemento incompatibile con la configurabilità di una volizione unitaria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    È richiamato solo per individuare la natura omogenea dei reati oggetto di esame; la sola omogeneità normativa non basta a dimostrare il medesimo disegno criminoso.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il medesimo disegno criminoso non può desumersi dalla sola omogeneità delle violazioni, ma richiede la verifica concreta di indici rivelatori di una volizione unitaria.
  • Il criterio temporale costituisce un indice di valutazione decisivo: un notevole intervallo tra le condotte può escludere la continuazione o comunque rendere non illogica la decisione negativa del giudice dell'esecuzione.
  • In sede di legittimità, è inammissibile il ricorso che si limiti a contestare una motivazione puntuale e logicamente coerente del giudice di merito o dell'esecuzione, quando tale motivazione si collochi nel solco della giurisprudenza consolidata.
  • Quando il giudice dell'esecuzione abbia già unificato alcuni fatti e motivatamente escluso la riconducibilità delle altre condotte al medesimo disegno criminoso, la censura che non confronti specificamente tali passaggi motivazionali è manifestamente infondata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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