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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20293/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto avverso una sentenza di condanna per resistenza a pubblico ufficiale. L'imputato deduce, con due motivi, l'errata applicazione dell'art. 337 c.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi probatori difensivi dai quali sarebbe emerso che egli agì in forte tensione e alterazione emotiva, senza voler offendere la pubblica funzione. La Corte di cassazione osserva però che i motivi si risolvono in una ricostruzione alternativa dei fatti, a fronte di una motivazione di merito ritenuta completa e logica: i giudici avevano accertato che l'imputato aveva reagito con violenza, scagliandosi contro un agente nel tentativo di strappargli l'arma di ordinanza, poi dimenandosi e colpendo con calci e pugni per opporsi all'identificazione, oltre a proferire frasi offensive. La difesa contestava quindi la sussistenza del dolo, ma la Corte ritiene infondato il rilievo perché la dinamica dei fatti rendeva evidente il dolo generico del reato.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta violenta posta in essere per opporsi all'azione dell'agente, essendo sufficiente il dolo generico desumibile dalla dinamica dei fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre una ricostruzione alternativa del fatto quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione completa, coerente e logicamente argomentata.
  • Ai fini della resistenza a pubblico ufficiale, è sufficiente il dolo generico, che può essere desunto dalla concreta dinamica aggressiva o oppositiva tenuta dall'agente nei confronti del pubblico ufficiale.
  • La violenza diretta contro l'operato dell'agente, anche se accompagnata da frasi offensive e dalla finalità di sottrarsi all'identificazione, è idonea a integrare il reato di cui all'art. 337 c.p. quando risulti l'opposizione consapevole alla pubblica funzione.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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