Sentenza n. 3171/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria che, accogliendo il ricorso per l’esecuzione del giudicato, aveva liquidato in euro 500,00 le spese del giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente aveva ottenuto dal giudice ordinario del lavoro una sentenza di condanna del Ministero all’attribuzione del beneficio della carta elettronica del docente, pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per complessivi euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione. Il TAR Liguria aveva ordinato l’esecuzione del giudicato, disponendo l’emissione della carta e l’accredito delle somme, nonché, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta; aveva tuttavia liquidato le spese processuali in euro 500,00, valorizzando il carattere seriale della controversia. L’appellante ha censurato esclusivamente tale statuizione, sostenendo che l’importo fosse inferiore ai minimi dei parametri tariffari e chiedendo la liquidazione di euro 1.189,00, oltre accessori, spese generali e contributo unificato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati. Ha ritenuto non corretta la liquidazione di euro 500,00 perché inferiore ai valori tariffari applicabili secondo il D.M. n. 147 del 2022, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del medesimo decreto. Ha tuttavia escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica: la controversia era oggettivamente semplice e seriale, e tale serialità può essere valorizzata quale indice di minore impegno difensivo ai fini della riduzione del compenso. Il potere del giudice nella quantificazione delle spese è discrezionale, ma non consente la liquidazione di somme meramente simboliche lesive del decoro professionale. In parziale riforma della sentenza impugnata, le spese del primo grado sono state rideterminate in euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado d’appello sono state integralmente compensate, considerato il parziale accoglimento della pretesa economica, formulata per un importo superiore a quello riconosciuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica del docente riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
È richiamato quale fondamento del riferimento, per la motivazione della sentenza, a precedenti decisioni della Sezione su casi analoghi.
È richiamato per la richiesta di distrazione delle spese in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
«il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»
Il compenso deve essere proporzionato all’importanza dell’attività professionale; la serialità e la semplicità della controversia possono giustificare una riduzione, purché non si scenda a una liquidazione simbolica.
art. 4, comma 4, D.M. 147/2022
La riduzione prevista dalla disposizione è applicabile nella liquidazione, ma non legittima un importo inferiore ai valori minimi risultanti dai parametri tariffari applicabili.
Massime di principio
- La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche, incompatibili con il decoro e la dignità professionale dell’avvocato.
- La serialità e la ridotta complessità della controversia possono essere valorizzate per ridurre il compenso rispetto al valore parametrico di base, in quanto indici di un minore impegno difensivo, anche se la serialità non costituisce di per sé un’eccezione autonoma al principio della soccombenza.
- La riduzione del compenso deve comunque rispettare le soglie minime risultanti dai parametri forensi applicabili; il giudice non può liquidare le spese al di sotto di tali soglie mediante una motivazione generica o attraverso la sola valorizzazione del carattere seriale della controversia.
- La motivazione sulla liquidazione delle spese processuali è necessaria quando il giudice si discosta dalla regola della soccombenza; quando invece applica tale regola, la motivazione può essere contenuta, ma la quantificazione deve restare coerente con i parametri normativi e con la proporzione tra prestazione e compenso.
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