Cassazione Civile, Ordinanza n. 07693/2025 del 23/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di controlli sui modelli F24 relativi al 2007, emerse che la società aveva utilizzato in compensazione verticale un credito IRES di euro 29.884,80 riferito al 2006, impiegandolo per il versamento dell'acconto IRES 2007. L'Agenzia delle Entrate emise un atto di recupero ritenendo il credito inesistente; poi, in autotutela, annullò parzialmente l'atto riconoscendo l'esistenza del credito ma mantenendo interessi e sanzioni. La società impugnò l'esito in giudizio; la C.T.P. accolse il ricorso, ma la C.T.R. riformò la decisione confermando interessi e sanzioni. In Cassazione la società dedusse, con unico motivo, violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che per l'irrogazione delle sanzioni è necessario che la condotta sia cosciente e volontaria e, inoltre, rimproverabile a titolo di dolo o colpa; affermò quindi di avere agito senza dolo né colpa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente incardinato come violazione di legge, mirasse in realtà a sollecitare una nuova valutazione di merito circa la ricostruzione dei fatti e l'esistenza dell'elemento soggettivo della colpa, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie la condotta deve essere cosciente e volontaria e deve essere rimproverabile a titolo di dolo o colpa; tuttavia la verifica concreta dell'elemento soggettivo appartiene al giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo è stato formalmente proposto per violazione di legge, ma in concreto tendeva a ottenere una rivalutazione del fatto e della colpa, quindi non è stato ritenuto ammissibile in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare un motivo formalmente denunciato come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o dell'elemento soggettivo, se tali accertamenti sono stati già rimessi al giudice di merito.
- La verifica della colpa o del dolo ai fini delle sanzioni amministrative tributarie costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione oggi consentiti.
- Un motivo di ricorso che non censuri realmente la regola giuridica applicata, ma miri solo a contestare la ricostruzione fattuale della controversia, è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente soccombente può essere condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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