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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35384/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, su richiesta del pubblico ministero, aveva revocato la sospensione condizionale concessa al condannato con sentenza del 19 giugno 2024, irrevocabile il 6 luglio 2024. Il giudice aveva rilevato dal casellario due precedenti concessioni del beneficio: una relativa a un decreto penale di condanna per guida senza patente, con ammenda, e una relativa a una condanna per il reato di cui all’art. 75, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. L’ordinanza aveva ritenuto possibile la revoca anche perché la seconda sospensione non risultava annotata nel casellario disponibile al giudice della cognizione e perché non era ancora decorso il termine previsto dall’art. 167 c.p. per l’estinzione del reato. Con un unico motivo, il condannato ha dedotto violazione degli artt. 168, comma 3, e 164, ultimo comma, c.p., sostenendo che la relativa interpretazione produce una disparità di trattamento: la revoca obbligatoria può derivare da una precedente contravvenzione punita con pena pecuniaria sospesa, ma non da un numero anche elevato di condanne contravvenzionali a pena pecuniaria non sospesa, pur in presenza di due precedenti condanne sospese per delitti entro i limiti dell’art. 163 c.p. Ha chiesto un’interpretazione costituzionalmente orientata o, in subordine, la rimessione della questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Ha ritenuto ammissibile la deduzione della questione di legittimità costituzionale formulata per la prima volta in cassazione, poiché costituisce censura di violazione di legge se la questione è rilevante e l’eventuale accoglimento può produrre un effetto favorevole. Nel merito, ha respinto la censura: il divieto di applicare la sospensione condizionale per più di due volte non opera quando, dopo precedenti condanne sospese relative a decreti penali, il condannato non commetta nel quinquennio delitti della stessa indole o nel biennio contravvenzioni della stessa indole, potendo cessare anche l’effetto che limita la reiterazione del beneficio. Perciò non è ravvisabile una disparità di trattamento manifestamente irragionevole; la questione di costituzionalità prospettata è manifestamente infondata. Resta ferma la revoca disposta dal giudice dell’esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 3, c.p.

    il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte non ricorre nel caso in cui l'imputato, che abbia in precedenza riportato più condanne a pena sospesa per reati in relazione ai quali sia stato emesso decreto penale di condanna, non commetta nel quinquennio delitti della medesima indole ovvero nel biennio contravvenzioni della medesima indole, atteso che tra gli effetti della condanna penale destinati a cessare va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio

    Il limite alla reiterazione della sospensione condizionale può venir meno, insieme agli altri effetti della condanna, quando siano decorsi i periodi indicati senza la commissione di reati della medesima indole.

  • art. 164, ultimo comma, c.p.

    il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte non ricorre nel caso in cui l'imputato, che abbia in precedenza riportato più condanne a pena sospesa per reati in relazione ai quali sia stato emesso decreto penale di condanna, non commetta nel quinquennio delitti della medesima indole ovvero nel biennio contravvenzioni della medesima indole, atteso che tra gli effetti della condanna penale destinati a cessare va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio

    La disciplina del limite alle successive concessioni della sospensione va letta considerando che tale effetto della condanna può cessare se, nei termini previsti, non sono commessi reati della medesima indole.

  • art. 163 c.p.

    il soggetto che non commette delitti nel quinquennio ovvero che non commette contravvenzioni nel biennio potrà comunque godere della pena sospesa per tre volte, della quali una a fronte del decreto penale di condanna emesso per il reato contravvenzionali.

    La disciplina applicata consente, nelle condizioni temporali e sostanziali indicate, di beneficiare della sospensione per tre volte, compresa una concessione relativa a decreto penale per contravvenzione.

  • art. 167 c.p.

    non essendo ancora decorso il termine di cui all’art. 167 per l’estinzione del reato.

    Il giudice dell’esecuzione aveva considerato non ancora maturato il termine per l’estinzione del reato; la Corte non ha modificato tale statuizione, rigettando il ricorso.

  • art. 3 Cost.

    Nessuna disparità di trattamento manifestamente irragionevole è, poi, concretamente ravvisabile – con ogni conseguenza in punto di manifesta infondatezza della denunciata incostituzionalità della disposizione normativa in parola – poiché il soggetto che non commette delitti nel quinquennio ovvero che non commette contravvenzioni nel biennio potrà comunque godere della pena sospesa per tre volte, della quali una a fronte del decreto penale di condanna emesso per il reato contravvenzionali.

    Non viola manifestamente il principio di uguaglianza la disciplina che consente la reiterazione del beneficio entro i limiti indicati, anche includendo una sospensione concessa con decreto penale per contravvenzione.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il limite alla concessione della sospensione condizionale per più di due volte non opera quando siano cessati gli effetti della condanna rilevanti a tal fine, per mancata commissione, nei termini previsti, di delitti o contravvenzioni della medesima indole.
  • La possibilità che il beneficio sia concesso tre volte, quando ricorrono i presupposti temporali e sostanziali indicati, anche una volta in relazione a un decreto penale per contravvenzione, esclude che la disciplina determini una disparità di trattamento manifestamente irragionevole.
  • La questione di legittimità costituzionale dedotta per la prima volta con ricorso per cassazione è ammissibile come censura di violazione di legge quando è rilevante e il suo eventuale accoglimento può produrre un effetto favorevole per il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

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