Cassazione Penale, Sentenza n. 5392/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva annullato la misura cautelare su alcuni capi di imputazione e confermato la misura per il capo relativo al finanziamento del ponte; i difensori deducono: (1) vizio in relazione alla configurabilità del reato di falso (art. 479 c.p.), contesta- to per la presunta falsa attestazione sulla destinazione del ponte (originariamente indicato come pista ciclabile), sostenendo che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato la destinazione effettiva dell'opera; (2) e (3) violazione di legge e carenza di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen. (lett. a) e c)), in particolare il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio, alla luce delle dimissioni della Tintari e del successivo commissariamento dell'ente, nonché la proporzionalità e adeguatezza della misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: ha confermato che esiste quadro gravemente indiziario in ordine al falso contestato, richiamando atti, delibere e conversazioni intercettate che indicano la consapevolezza della precedente destinazione del ponte a pista ciclabile e la successiva attestazione difforme. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto che la motivazione del Tribunale circa il pericolo di reiterazione e l'inquinamento probatorio sia meramente apparente, non valutando adeguatamente gli elementi sopravvenuti (dimissioni della ricorrente e commissariamento dell'ente) e la risalenza temporale degli atti (2017). Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato cessata la misura cautelare in essere nei confronti della ricorrente; ha disposto gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
Il reato di falso è stato valutato sulla base della falsa attestazione della "volontà" collegiale della Giunta sulla destinazione dell'opera: la Corte ha ritenuto che la contestazione non riguardi un giudizio discrezionale ma una attestazione falsa di una diversa volontà della Giunta, sulla scorta di atti e conversazioni intercettate
Le esigenze cautelari (lett. a) e c)) richiedono una valutazione prognostica dell'attualità del pericolo. La Corte ha ribadito che il pericolo di reiterazione e il rischio di inquinamento probatorio devono essere concreti e attuali, fondati su elementi recenti o su continuità di comportamenti; fattori sopravvenuti rilevanti (dimissioni, commissariamento, risalenza temporale del fatto) riducono l'attualità del pericolo
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito dell'annullamento della misura; utilizzata per disporre le conseguenti formalità procedurali
Massime di principio
- Per valutare la necessità di una misura cautelare va sempre esaminata l'attualità del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio: fatti antichi e non seguiti da comportamenti successivi pertinenti tendono ad escludere l'attualità del pericolo
- Le dimissioni dall'incarico e il commissariamento dell'ente sono elementi sopravvenuti rilevanti che possono ridurre significativamente il rischio di reiterazione quando l'offesa è connessa all'esercizio di un ruolo pubblico
- La semplice gravità dell'ipotizzato reato e la posizione apicale non sono di per sé sufficienti a giustificare la permanenza della misura se non supportate da elementi prognostici concreti e recenti
- Il pericolo di inquinamento probatorio va provato con riferimento a condotte attuali o strettamente prossime nel tempo rispetto all'indagine; comportamenti antecedenti e non reiterati non giustificano la cautela
- Quando si contesta il falso di un atto collegiale, è decisivo stabilire se la falsità riguardi una attestazione di volontà diversa del collegio (idonea a costituire falso) o un giudizio discrezionale; la prima ipotesi è più facilmente sanzionabile
- In presenza di misure cautelari meno afflittive già adottate (es. obbligo di presentazione), il Giudice deve motivare adeguatamente la scelta di misure più gravi, valutando alternative e proporzionalità
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