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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26904/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la motivazione del giudice di appello sulla non concedibilità della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con memoria successiva, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La sentenza di appello aveva negato tale beneficio valorizzando elementi negativi della personalità dell'imputato e la natura del fatto, consistente nella ricezione di diversi oggetti contraffatti. La memoria difensiva non avrebbe introdotto profili ulteriori idonei a scalfire il provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è concedibile quando il giudice di merito valorizzi elementi negativi della personalità dell'imputato e la specifica natura del fatto, come la ricezione di più oggetti contraffatti, e la censura in cassazione non evidenzi vizi decisivi della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro il diniego della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando si risolva in una censura non decisiva della motivazione e non individui un effettivo vizio di legge o di motivazione.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice di merito può negare la non punibilità valorizzando elementi negativi della personalità dell'imputato e le caratteristiche concrete del fatto, anche in presenza di reati aventi ad oggetto beni contraffatti.
  • La mera riproposizione in memoria delle doglianze già esaminate non è sufficiente a rendere ammissibile il ricorso se non emergono ulteriori vizi decisivi del provvedimento impugnato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penaleDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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