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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40371/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre censure principali: a) violazione di norma processuale e vizio di motivazione per l'omessa valutazione, nella perizia contabile, degli atti indicati dalla difesa e per la carenza di prova circa i presupposti usati dal perito per la determinazione dei tassi d'interesse, ritenuti derivati da documenti estranei al processo; b) travisamento della prova e vizio di motivazione sulle dichiarazioni della persona offesa (acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p.), che il ricorrente riteneva prive di logica interna, non corroborate e contrastanti con la testimonianza di Elena Vittori; c) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

La decisione

Il Supremo Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e comunque privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., nonché manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse adeguatamente motivato il rigetto delle doglianze: gli atti indicati dalla difesa erano irrilevanti per le valutazioni del perito, la perizia era conforme alle regole processuali e alla giurisprudenza citata; le dichiarazioni della persona offesa sono risultate corroborate dalla documentazione (esibizione di assegni bancari in assenza di rapporto negoziale sottostante); il trattamento sanzionatorio è stato adeguatamente motivato tenendo conto della durata della condotta di usura e della personalità dell'imputato (precedenti). Conseguenze pratiche: dichiarata l'inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Nota: la sentenza di merito aveva già condannato il ricorrente per usura continuata con la confisca prevista dall'ultimo comma dell'art. 644 c.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 convertito in l. n. 176 del 2020

    Richiamata la forma procedurale seguita: il procedimento è stato svolto secondo le disposizioni introdotte da tale norma (richiamo formale alle modalità straordinarie di funzionamento del giudice durante il periodo normato).

  • art. 644 cod. pen. (ultimo comma)

    Rilevato che la condanna per usura continuata comporta, come nel provvedimento di merito, la confisca prevista dall'ultimo comma di questa norma.

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiama il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione: il motivo deve essere consentito e sufficientemente specifico; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso ammessi per la cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti fossero non consentiti o mancanti della specificità richiesta da questa norma.

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte ha ritenuto che tali dichiarazioni, acquisite ai sensi di questa norma, fossero corroborate dalla documentazione processuale e quindi utilizzabili ai fini probatori.

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione devono limitarsi ai motivi espressamente consentiti dalla legge e devono essere specifici: doglianze generiche o che non si confrontano con la motivazione di merito sono frequentemente dichiarate inammissibili.
  • La semplice contestazione generica della perizia contabile non è sufficiente: occorre indicare con precisione quali atti sono stati omessi o in quale modo la metodologia peritale contravviene alle regole processuali, e dimostrare l'incidenza di tali omissioni sul risultato probatorio.
  • Le dichiarazioni della persona offesa, se acquisite secondo le norme procedurali, possono avere valore probatorio se trovano riscontro nella documentazione processuale; l'assenza di un rapporto negoziale sottostante può costituire riscontro oggettivo a sostegno delle sue affermazioni.
  • Il giudice del merito è libero di motivare il trattamento sanzionatorio tenendo conto della durata della condotta criminosa e della personalità del reo (precedenti): contestazioni generiche al quantum o alla motivazione della pena richiedono puntualizzazioni precise per assurgere a motivo di cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze immediate per il ricorrente: condanna alle spese processuali e possibile sanzione pecuniaria (cassa delle ammende).

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