Cassazione Penale, Sentenza n. 40371/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre censure principali: a) violazione di norma processuale e vizio di motivazione per l'omessa valutazione, nella perizia contabile, degli atti indicati dalla difesa e per la carenza di prova circa i presupposti usati dal perito per la determinazione dei tassi d'interesse, ritenuti derivati da documenti estranei al processo; b) travisamento della prova e vizio di motivazione sulle dichiarazioni della persona offesa (acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p.), che il ricorrente riteneva prive di logica interna, non corroborate e contrastanti con la testimonianza di Elena Vittori; c) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
La decisione
Il Supremo Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e comunque privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., nonché manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse adeguatamente motivato il rigetto delle doglianze: gli atti indicati dalla difesa erano irrilevanti per le valutazioni del perito, la perizia era conforme alle regole processuali e alla giurisprudenza citata; le dichiarazioni della persona offesa sono risultate corroborate dalla documentazione (esibizione di assegni bancari in assenza di rapporto negoziale sottostante); il trattamento sanzionatorio è stato adeguatamente motivato tenendo conto della durata della condotta di usura e della personalità dell'imputato (precedenti). Conseguenze pratiche: dichiarata l'inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Nota: la sentenza di merito aveva già condannato il ricorrente per usura continuata con la confisca prevista dall'ultimo comma dell'art. 644 c.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 convertito in l. n. 176 del 2020
Richiamata la forma procedurale seguita: il procedimento è stato svolto secondo le disposizioni introdotte da tale norma (richiamo formale alle modalità straordinarie di funzionamento del giudice durante il periodo normato).
art. 644 cod. pen. (ultimo comma)
Rilevato che la condanna per usura continuata comporta, come nel provvedimento di merito, la confisca prevista dall'ultimo comma di questa norma.
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione: il motivo deve essere consentito e sufficientemente specifico; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso ammessi per la cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti fossero non consentiti o mancanti della specificità richiesta da questa norma.
Norma richiamata in relazione all'acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte ha ritenuto che tali dichiarazioni, acquisite ai sensi di questa norma, fossero corroborate dalla documentazione processuale e quindi utilizzabili ai fini probatori.
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione devono limitarsi ai motivi espressamente consentiti dalla legge e devono essere specifici: doglianze generiche o che non si confrontano con la motivazione di merito sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- La semplice contestazione generica della perizia contabile non è sufficiente: occorre indicare con precisione quali atti sono stati omessi o in quale modo la metodologia peritale contravviene alle regole processuali, e dimostrare l'incidenza di tali omissioni sul risultato probatorio.
- Le dichiarazioni della persona offesa, se acquisite secondo le norme procedurali, possono avere valore probatorio se trovano riscontro nella documentazione processuale; l'assenza di un rapporto negoziale sottostante può costituire riscontro oggettivo a sostegno delle sue affermazioni.
- Il giudice del merito è libero di motivare il trattamento sanzionatorio tenendo conto della durata della condotta criminosa e della personalità del reo (precedenti): contestazioni generiche al quantum o alla motivazione della pena richiedono puntualizzazioni precise per assurgere a motivo di cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze immediate per il ricorrente: condanna alle spese processuali e possibile sanzione pecuniaria (cassa delle ammende).
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