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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25630/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una convenzione matrimoniale stipulata tra due coniugi, assistiti da un notaio, con cui fu scelto il regime di separazione dei beni e furono effettuati contestualmente trasferimenti patrimoniali: una quota della nuda proprietà di un immobile e una quota di partecipazione sociale. La creditrice di uno dei coniugi agì per far dichiarare l'atto inopponibile o, in subordine, revocarlo ex art. 2901 c.c., assumendo di poter aggredire i beni trasferiti. La moglie del debitore chiamò in garanzia il notaio, lamentando il danno derivante dalla tardiva annotazione della convenzione a margine dell'atto di matrimonio. Il Tribunale accolse la domanda principale di inopponibilità e condannò il notaio a manlevare la convenuta; la Corte d'appello confermò. In precedente giudizio di cassazione era stata cassata la decisione limitatamente al punto del nesso causale, con rinvio per verificare se la revocatoria, ove fondata, rendesse irrilevante il danno da tardiva annotazione. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha comunque respinto l'appello del notaio, ritenendo sussistenti i presupposti della revocatoria e il nesso causale rispetto al danno. Il notaio ha quindi proposto ricorso per cassazione con nove motivi: 1) illegittima mancata ammissione di nuove prove in rinvio e violazione degli artt. 394 e 345 c.p.c.; 2) omesso esame della sussistenza del consilium fraudis del debitore; 3) motivazione apparente o perplessa sulla consapevolezza fraudolenta della coniuge; 4) erronea qualificazione della convenzione come atto in astratto oneroso e contestazione della tesi della donazione indiretta; 5) violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancata esecuzione del dictum della Cassazione in tema di istruttoria; 6) errata valutazione del pregiudizio e dello stato di insolvenza del debitore; 7) violazione del mandato di rinvio, che secondo il ricorrente avrebbe imposto di esaminare la revocabilità della divisione e non della convenzione matrimoniale; 8) erronea individuazione del momento di anteriorità del credito ai fini dell'art. 2901 c.c.; 9) violazione dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova del nesso causale e del danno. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendo che il giudizio di rinvio non fosse "chiuso" in senso tale da consentire nuove prove, perché la questione della revocatoria era già stata introdotta sin dall'origine e il rinvio richiedeva solo una nuova valutazione sul materiale già acquisito; ha inoltre ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale su consilium fraudis e scientia damni, inammissibili le censure che miravano a un diverso apprezzamento di merito, corretto il richiamo alla convenzione matrimoniale quale antecedente logico della divisione, e infondata la doglianza sul nesso causale, poiché l'attore in manleva doveva solo provare che l'omessa/tardiva annotazione gli aveva causato il danno, mentre l'eventuale revocabilità dell'atto costituiva fatto impeditivo della rilevanza causale da provare dalla parte interessata. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna del notaio alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del notaio, confermando la decisione di rinvio della Corte d'appello di Genova che aveva respinto l'appello del notaio e mantenuto la condanna al risarcimento/manleva in favore della controparte. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alle prove nuove in rinvio, alla revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., al nesso causale e al riparto dell'onere della prova; ha altresì confermato che il giudizio di rinvio non richiedeva l'ingresso di nuovi fatti o nuove prove rispetto al thema decidendum originario. Il notaio è stato condannato alle spese in favore delle controricorrenti e sono stati indicati i presupposti per il contributo unificato aggravato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La revocatoria ordinaria va esaminata anche ai fini del nesso causale del danno risarcibile; se l'atto sarebbe stato comunque aggredibile dal creditore, ciò può incidere sulla rilevanza causale dell'inadempimento lamentato.

  • art. 162 c.c.

    L'annotazione della convenzione matrimoniale a margine dell'atto di matrimonio è rilevante per la sua opponibilità ai terzi; la tardività dell'annotazione può fondare il danno lamentato dalla parte che si duole dell'inopponibilità.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio non sono automaticamente ammesse nuove prove: occorre verificare se il thema decidendum sia stato realmente ampliato dalla sentenza di cassazione; se il tema era già presente nel giudizio originario, il rinvio resta chiuso alle preclusioni istruttorie.

  • art. 345 c.p.c.

    La deduzione di nuove prove in appello/rinvio è ammessa solo nei limiti previsti dalla disciplina applicabile e non può servire a supplire a preclusioni già maturate quando i fatti erano già deducibili in precedenza.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma non è tenuto ad aprire un nuovo tema probatorio se la sentenza rescindente richiede soltanto una diversa valutazione del materiale già acquisito.

  • art. 2907 c.c.

    La tutela giurisdizionale va rapportata alla concreta utilità del pregiudizio dedotto; il riferimento alla norma è stato usato per contestare la valutazione del pregiudizio e dello stato di insolvenza.

  • art. 2697 c.c.

    L'attore che chiede il risarcimento deve provare il nesso causale tra condotta e danno; la prova di fatti impeditivi dell'incidenza causale dell'inadempimento grava sulla parte che li allega.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, le nuove prove non sono ammissibili solo perché la Cassazione ha richiesto una nuova valutazione: occorre che la sentenza rescindente abbia effettivamente introdotto un nuovo thema decidendum o reso necessari fatti prima non rilevanti.
  • Quando la questione oggetto di approfondimento era già stata proposta in via principale o subordinata nel giudizio originario, il rinvio non consente di riaprire liberamente l'istruzione probatoria su fatti che le parti avrebbero potuto già allegare e provare prima.
  • Ai fini della responsabilità professionale, il nesso causale tra inadempimento e danno va accertato anche in chiave ipotetica: se il danno si sarebbe comunque prodotto per effetto di un evento alternativo, l'incidenza causale dell'inadempimento può essere esclusa o ridotta.
  • In tema di revocatoria ordinaria, la verifica dei presupposti dell'azione può assumere rilievo non solo per l'azione revocatoria in sé, ma anche come fatto impeditivo della pretesa risarcitoria fondata sulla perdita di utilità derivante dall'atto non opponibile.
  • La contestazione in cassazione che miri a una diversa valutazione degli indizi di fraudolenza, della consapevolezza del terzo o della qualificazione concreta dell'atto è inammissibile quando non denunci specifiche violazioni dei canoni di interpretazione o vizi motivazionali realmente decisivi.
  • Nel riparto dell'onere probatorio, l'attore deve dimostrare il danno e il nesso causale, mentre chi invochi una causa alternativa idonea a escludere la rilevanza del fatto dannoso deve allegare e provare il relativo fatto impeditivo.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProveSpese di liteMandatoInadempimento
RamiResponsabilità civileProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàRisoluzione del contratto

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