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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21249/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata per il recupero di tributi asseritamente indebitamente compensati e della relativa sanzione, emessa in relazione a una società cooperativa posta in liquidazione. Il destinatario della cartella aveva impugnato l’atto sostenendo di non essere più, all’epoca dei fatti e della notifica, legale rappresentante della società, e quindi di non essere legittimato passivamente a ricevere gli atti. La CTR aveva confermato l’accoglimento del ricorso, ritenendo insussistente la responsabilità solidale personale prospettata dall’Ufficio e affermando che gli atti erano stati notificati a un soggetto non più investito della carica. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 11 d.lgs. 472/1997, sostenendo che la cartella e gli atti prodromici erano stati notificati sia alla società, in persona del liquidatore, sia all’amministratore a titolo di responsabilità personale solidale; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la CTR non avrebbe spiegato perché la responsabilità solidale dell’amministratore fosse “inconsistente”; 3) violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, perché la cartella sarebbe stata impugnata per vizi di atti prodromici ormai definitivi e non autonomamente impugnati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha prima escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, rilevando che non ricorreva un litisconsorzio necessario e che, comunque, la presenza di un motivo di inammissibilità/infondatezza prima facie rendeva superflua l’integrazione. Nel merito, i motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza: l’Agenzia non aveva trascritto nel ricorso il contenuto degli atti impositivi e non aveva consentito alla Corte di comprendere a quale titolo fosse stata ipotizzata la responsabilità del destinatario della cartella, a fronte dell’accertamento dei giudici di merito circa la mancanza, in capo a quest’ultimo, di cariche sociali nel periodo interessato. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e l’Agenzia è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 472/1997

    richiamato per sostenere la responsabilità solidale dell’amministratore per le violazioni tributarie contestate alla società; la Corte non ne esamina il merito, perché censura dichiarata inammissibile per difetto di specificità

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato quale parametro del motivo per nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992

    richiamato per sostenere che la cartella non potesse essere impugnata per vizi di atti prodromici ormai definitivi

  • art. 111 Cost.

    richiamato per affermare che la ragionevole durata del processo consente di decidere immediatamente quando il ricorso sia prima facie inammissibile o infondato

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    richiamato implicitamente nel dispositivo per la condanna alle spese del giudizio tributario di legittimità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, i motivi che denunciano vizi di atti impositivi o di responsabilità personale devono essere sorretti da specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti, affinché la Corte possa verificare il fondamento della censura senza accesso diretto agli atti di merito.
  • La mancata trascrizione del contenuto essenziale degli atti impositivi e la conseguente impossibilità di comprendere il titolo della pretesa comportano l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e autosufficienza.
  • Quando il ricorso risulti prima facie inammissibile o manifestamente infondato, il principio di ragionevole durata del processo consente di decidere senza previa integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali litisconsorti necessari non evocati.
  • La cartella di pagamento e gli atti prodromici possono essere contestati in relazione alla legittimazione passiva del destinatario solo se il ricorso consente di verificare, in concreto, il titolo per cui è stata affermata la responsabilità personale o solidale.
  • La censura di motivazione apparente richiede di confrontarsi con l’effettiva ratio della decisione impugnata; una contestazione meramente assertiva non è sufficiente se la motivazione del giudice di merito, pur sintetica, rende comprensibile la ragione del decisum.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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