Cassazione Penale, Sentenza n. 9063/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione della Corte di appello che, pur essendo stata appellata solo dall'imputato e non dal pubblico ministero, ha subordinato la sospensione condizionale della pena allo svolgimento di lavori di pubblica utilità. Lamentava la violazione del divieto di reformatio in peius, sostenendo che la modifica in senso sfavorevole del trattamento sanzionatorio non poteva essere disposta d'ufficio dall'appello in assenza di impugnazione della parte pubblica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la decisione della Corte di appello di subordinare la sospensione condizionale della pena agli obblighi previsti dall'art.165 cod. pen., anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero, per due ragioni principali: (1) continuità con il principio per cui la revoca della sospensione, provvedimento più grave, può essere disposta anche d'ufficio dall'appello essendo di natura dichiarativa; pertanto la mera subordinazione non integra reformatio in peius e anzi è meno gravosa rispetto alla revoca; (2) la richiesta da parte dell'imputato del riconoscimento della sospensione condizionale, specie se si tratta di persona che ne ha già usufruito, implica la "non opposizione" alla subordinazione ad obblighi ex art.165, sicché l'imputato non può poi lamentare la condizione che implicitamente aveva accettato. La Corte ha perciò respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Elenca gli obblighi che il giudice può imporre come condizione per la sospensione condizionale della pena. La Corte ha interpretato la norma nel senso che la subordinazione a tali obblighi può essere disposta anche d'ufficio dalla Corte di appello e la 'non opposizione' dell'imputato può essere desunta implicitamente dalla richiesta della sospensione.
Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena in presenza delle cause ostative. La Cassazione ha richiamato il carattere dichiarativo della revoca per giustificare la possibilità, anche da parte del giudice d'appello, di intervenire d'ufficio su vizi nella concessione del beneficio.
Individua le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale. La sentenza rileva che la revoca per cause ostative ha effetti ope legis e può essere rilevata anche d'ufficio.
art. 597, comma 3 cod. proc. pen.
Norma che tutela il divieto di reformatio in peius nel processo d'appello. La Corte ha valutato che la mera imposizione di obblighi ex art.165 non costituisce violazione di tale divieto nel caso concreto.
Regola la concessione della sospensione condizionale della pena. La sentenza richiama che il beneficio può essere concesso in forma condizionata e che, nella richiesta della sospensione, può implicitamente essere accettata la condizionalità prevista dalla legge.
Norma sul giudizio abbreviato/patteggiamento: le Sezioni Unite hanno stabilito che nel patteggiamento occorre accordo anche sugli obblighi connessi alla sospensione; la Corte distingue il patteggiamento dal giudizio ordinario, ritenendo che nel primo sia necessario l'esplicito accordo sulle condizioni mentre nel secondo la non opposizione può essere implicita.
Richiamato in relazione alla possibilità che il giudice dell'esecuzione rilevi vizi nella concessione della sospensione; sottolinea la competenza del giudice dell'esecuzione a incidere sulla misura anche successivamente.
Massime di principio
- La Corte d'appello può, anche in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, subordinare la sospensione condizionale della pena agli obblighi previsti dall'art.165 cod. pen. senza violare il divieto di reformatio in peius, perché tale intervento è meno gravoso della revoca e si colloca nella stessa logica delle decisioni dichiarative sulla legittimità del beneficio.
- La richiesta dell'imputato di ottenere la sospensione condizionale, specie se si tratta di una persona che ha già usufruito del beneficio, può essere interpretata come "non opposizione" implicita alle condizioni previste dalla legge; pertanto l'imputato non sempre potrà contestare in appello l'imposizione di tali obblighi.
- Il regime del patteggiamento è diverso: nell'accordo tra le parti è necessario che gli obblighi connessi alla sospensione siano esplicitamente concordati; in assenza di tale pattuizione la sospensione collegata a obblighi non può essere concessa nell'ambito del patteggiamento.
- Nelle situazioni analoghe il difensore che non intende la subordinazione a lavori di pubblica utilità o ad altri obblighi deve manifestare espressamente l'opposizione già in primo grado o porre il problema in maniera chiara, perché la richiesta generica della sospensione può essere interpretata come accettazione implicita delle condizioni.
- La giurisprudenza non è del tutto univoca: esistono orientamenti contrari che ritengono che l'imposizione d'ufficio di obblighi ex art.165 integri reformatio in peius. Pertanto, in via prudenziale, occorre valutare attentamente le strategie difensive e considerare l'eventualità di impugnazioni cautelari ove ricorrano profili di illegittimità.
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