Cassazione Penale, Ordinanza n. 07958/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ragioni di esonero, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sul rilievo che i motivi dedotti miravano a una rivalutazione del merito e riproponevano censure già scrutinare e respinte in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 17/04/2025. Le censure riguardavano: l'affermazione di responsabilità per i reati di falso ideologico in atto pubblico e calunnia; la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; l'omessa mitigazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze erano dirette a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle fonti di prova, attività precluse al giudice di legittimità, e risultavano in sostanza riproduttive di questioni già esaminate e disattese con motivazione ritenuta corretta dal giudice di merito.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della contestazione relativa alla responsabilità penale oggetto del ricorso.
Norma richiamata come base della contestazione relativa alla calunnia oggetto del ricorso.
Richiamato dai motivi di ricorso per sostenere la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Norma implicita nella condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a una nuova valutazione delle prove o a una diversa ricostruzione del fatto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone doglianze già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazione logica e giuridicamente corretta.
- La mancata applicazione della particolare tenuità del fatto può essere contestata in cassazione solo nei limiti di un effettivo vizio di legge o di motivazione, non già per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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