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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45887/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato previsto dagli artt. 80 e 76, comma 7, d.lgs. 159/2011 e art. 483 c.p., relativa all'omessa comunicazione di variazioni patrimoniali superiori alla soglia prevista per gli anni 2012-2018 (con esclusione delle condotte successive al 14/11/2018). Questione centrale: se l'obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali (introdotto dalla L. 136/2010 e trasfuso nel d.lgs. 159/2011) sia applicabile anche al soggetto cui era stata applicata, con decreto divenuto definitivo nel 2008, la misura di prevenzione per pericolosità semplice; dedotte inoltre: vizio di motivazione nella determinazione degli importi delle variazioni patrimoniali, mancanza dell'elemento soggettivo (dolo) per contrasto giurisprudenziale pregresso, e richiesta di rideterminazione/revoca della confisca.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato il principio delle Sezioni Unite (Stangolini) secondo cui l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali si applica, a decorrere dal 7/9/2010 (entrata in vigore della L. 136/2010), anche alle persone sottoposte a misure di prevenzione per pericolosità semplice, e ha rigettato i motivi che contestavano l'applicabilità della norma e la sussistenza del dolo. Ha però annullato senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alle condotte omissive relative a variazioni patrimoniali intervenute fino al 31/12/2015 (estinte per prescrizione). Ha altresì ritenuto insufficiente la motivazione in ordine alla determinazione dell'ammontare delle variazioni patrimoniali e alla imputazione temporale delle stesse; per tali profili ha annullato con rinvio e ordinato che la Corte d'Appello di Bari riesamini e determini con adeguata motivazione gli importi spettanti e l'eventuale confisca limitata alle condotte oggetto di condanna residua.

Norme richiamate

  • L. 1423/1956

    Ha introdotto le misure di prevenzione per la pericolosità 'semplice' (presupposto della misura irrogata al ricorrente)

  • L. 575/1965

    Regola le misure di prevenzione per gli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose; rilevante per il criterio di estensione delle prescrizioni tramite rinvio normativo

  • L. 152/1975, art. 19

    Prevede che le disposizioni della L. 575/1965 si applichino anche alle persone indicate nei numeri 1 e 2 della L. 1423/1956; principio utilizzato per estendere alcune prescrizioni ai pericolosi 'semplici'

  • L. 646/1982, artt. 30-31

    Originariamente impose l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali per dieci anni (soglia inizialmente valutata in lire), limitato in origine ai soggetti 'qualificati' (es. 416-bis o indiziati di mafia)

  • L. 136/2010, art. 7

    Le persone ... gia' sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, ... tutte le variazioni ... concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno ...

    Ha esteso l'obbligo di comunicazione (soglia ora in euro) alla platea più ampia dei soggetti gia' sottoposti a misure di prevenzione con provvedimento definitivo; la Corte ha ritenuto che tale modifica sia operativa dal 7/9/2010 e applicabile anche ai pericolosi semplici tramite il rinvio normativo

  • d.lgs. 159/2011, art. 80 e art. 117 (disposizione transitoria)

    Art. 117: "Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti"

    L'art. 80 recepisce l'obbligo di comunicazione già introdotto dalla L. 136/2010; la Corte ha ritenuto che l'art. 117 transitoria non osti all'applicazione dell'obbligo nel caso di ricorrenti la cui misura era divenuta definitiva prima del 7/9/2010 quando la condotta omissiva si verifica dopo tale data (non si tratta di retroattivita')

  • art. 76, comma 7, d.lgs. 159/2011

    Prevede la sanzione penale per l'omissione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali; sovrapponibile alla fattispecie prevista dall'art. 30 della L. 646/1982

Massime di principio

  • L'obbligo di comunicare variazioni patrimoniali introdotto dalla L. 136/2010 si applica, dalla data di entrata in vigore (7/9/2010), anche ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione per pericolosità 'semplice' se la variazione oggetto dell'omissione è avvenuta dopo tale data.
  • La disposizione transitoria dell'art. 117 d.lgs. 159/2011 non impedisce l'applicazione dell'obbligo se la condotta omissiva è successiva all'entrata in vigore della L. 136/2010: non si configura retroattività quando il presupposto soggettivo (misura definitiva) è anteriore ma la condotta è posteriore.
  • L'esistenza di un contrasto giurisprudenziale non elimina automaticamente il dolo: l'elemento psicologico può sussistere nonostante divergenze interpretative, salvo che non sussistesse prima del fatto una regola consolidata e stabile che esentasse dalla responsabilità e che fosse ragionevolmente affidabile.
  • Le condotte anteriori al limite di prescrizione devono essere dichiarate estinte; pertanto nelle impugnazioni occorre sempre verificare l'anno concreto di ciascuna variazione per valutare la prescrizione.
  • Per disporre confische o quantificare responsabilità patrimoniale è necessaria una motivazione chiara e specifica che attribuisca gli importi alle singole annualità; il mero rinvio a un decreto di sequestro con importo complessivo non è sufficiente e può comportare annullamento e rinvio.
  • In casi analoghi, il giudizio in Cassazione tende a distinguere tra profili di diritto (applicabilità della norma, interpretazione sistematica) e profili di fatto/prova (quantificazione delle variazioni, imputazione temporale): i primi sono spesso decisi in via definitiva, i secondi possono essere rinviati per nuovo esame se la motivazione è carente.

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