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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23718/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di un avvocato per il pagamento di competenze professionali. I destinatari del decreto proponevano opposizione davanti al Tribunale, chiedendone la revoca; il Tribunale revocava il decreto, riconoscendo solo un importo inferiore già corrisposto. Il professionista impugnava la decisione. In appello, la Corte territoriale dichiarava improcedibile l'appello ritenendo applicabile l'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 al procedimento, con conseguente inappellabilità della decisione e necessità del ricorso per cassazione, pur rilevando che il giudizio di primo grado era stato trattato con rito ordinario e con sentenza. Il ricorrente principale lamentava violazione del principio di apparenza/ultrattività del rito, sostenendo che, essendosi il primo grado svolto in concreto secondo il rito ordinario (citazione, termini ex art. 183 c.p.c., sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.), l'impugnazione esperibile fosse l'appello; deduceva inoltre, con altro motivo poi assorbito, errori sul computo del termine di opposizione al decreto ingiuntivo. La controparte proponeva ricorso incidentale condizionato, censurando a sua volta la decisione d'appello sia sulla qualificazione della contestazione (an e quantum) sia sulla questione del rito e della tempestività dell'opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo violato il principio dell'apparenza: quando il giudizio di primo grado si sia svolto, consapevolmente e in concreto, secondo il rito ordinario, l'impugnazione esperibile va individuata in base al rito effettivamente seguito, anche se la sua scelta sia stata erronea. Perciò la Corte d'appello non poteva dichiarare improcedibile l'appello sul presupposto dell'applicabilità dell'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e della conseguente inappellabilità. Il secondo motivo del ricorso principale e i due motivi del ricorso incidentale sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 28 e ss. L. 13 giugno 1942, n. 794

    richiamati come disciplina originaria della liquidazione delle spettanze al difensore, poi trasfusa nell'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011.

  • art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    norma ritenuta applicabile solo se il giudizio sia effettivamente stato trattato secondo il rito speciale; la sua erronea applicazione non modifica il regime impugnatorio quando il processo si sia svolto in concreto con rito ordinario.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per errori processuali, omesso esame e violazione di legge.

  • art. 339 c.p.c.

    invocato a sostegno del motivo sul regime di appellabilità della decisione.

  • art. 183 c.p.c.

    citato per evidenziare che nel giudizio di primo grado erano stati concessi i termini propri del rito ordinario.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    richiamato per dimostrare che il primo giudice aveva definito la causa con sentenza resa secondo le forme del rito ordinario.

  • art. 354 c.p.c.

    esclusa la necessità di rimessione al primo giudice, perché l'erroneità del rito non comporta nullità della sentenza di primo grado.

  • art. 641 c.p.c.

    richiamato nel motivo assorbito sulla tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato nel motivo assorbito sulla disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 39 c.p.c.

    richiamato nel motivo assorbito sul computo dei termini e sul rito.

  • art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l'obbligo di mutamento del rito e le conseguenze processuali del suo mancato esercizio.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale come norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione al principio di conservazione degli effetti processuali.

Massime di principio

  • Nel regime di impugnazione delle controversie soggette al rito speciale per la liquidazione dei compensi professionali, la natura dell'impugnazione va determinata in base al rito effettivamente seguito nel singolo giudizio, secondo il principio dell'apparenza: se il processo si è concretamente svolto nelle forme del rito ordinario, l'errore nella scelta del rito non trasforma la decisione in un provvedimento non appellabile.
  • La consapevole trattazione della causa con rito ordinario, desumibile dalle modalità concrete del processo, consolida gli effetti processuali e impedisce che il giudice di secondo grado dichiari improcedibile l'appello solo perché ritiene ex post applicabile il rito speciale.
  • L'erronea instaurazione o trattazione della controversia con un rito diverso da quello astrattamente previsto non comporta, di regola, nullità della sentenza di primo grado né rimessione al primo giudice, quando il processo abbia comunque assunto in concreto le forme del rito seguito.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, rileva la forma del provvedimento e il rito concretamente applicato, non la qualificazione astratta che il giudice d'appello ritenga corretta a posteriori.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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