Cassazione Penale, Ordinanza n. 26786/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato una decisione di merito in relazione a una sottrazione di bene con successiva violenza o minaccia. Il primo motivo mescolava la ricostruzione del fatto con censure giuridiche: da un lato contestava la valutazione dei fatti, dall'altro contestava la qualificazione giuridica del fatto come furto o, invece, come rapina impropria tentata. Il secondo motivo riguardava il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità, sostenendo che il valore della cosa sottratta avrebbe dovuto condurre a una diversa valutazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse in parte diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità, e in parte infondato perché, nella rapina impropria di cui all'art. 629, secondo comma, c.p., la sottrazione è sufficiente a consumare il reato quando sia seguita da violenza o minaccia per assicurarsi il profitto o la fuga, con superamento dell'ipotesi del tentativo. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo sull'attenuante del danno di particolare tenuità, osservando che la valutazione non può basarsi solo sul valore economico della res furtiva, ma deve considerare anche i danni alla persona e il danno morale, ritenuti nel caso concreto non modesti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
secondo comma dell'arte 629
Nella rapina impropria è sufficiente la sottrazione, seguita da violenza o minaccia per assicurarsi il profitto o la fuga, per integrare la consumazione del reato, senza restare nell'ambito del mero tentativo.
circostanza attenuante del danno di particolare tenuità
La particolare tenuità del danno non può essere valutata solo sul parametro economico della cosa sottratta, dovendo considerarsi anche le conseguenze ulteriori, come danni alla persona e danno morale.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto quando la ricostruzione fattuale è stata congruamente esaminata dai giudici di merito e non presenta contraddizioni o manifeste illogicità.
- La rapina impropria si considera consumata quando la sottrazione è già avvenuta e, successivamente, intervengono violenza o minaccia per assicurare il profitto o la fuga; in tale ipotesi non è configurabile il mero tentativo solo perché non vi sia stato un pieno impossessamento.
- L'attenuante del danno di particolare tenuità richiede una valutazione complessiva del pregiudizio, non limitata al valore economico del bene, ma estesa anche agli effetti sulla persona offesa e al danno morale.
- La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso e la preclusione a rivalutare il fatto in cassazione comportano la dichiarazione di inammissibilità e la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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