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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09181/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Vercelli, emessa quale giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra più reati oggetto di distinte condanne. Secondo la difesa, i fatti sarebbero stati espressione di un medesimo disegno criminoso: sarebbero stati commessi in un arco temporale breve, sarebbero omogenei e sarebbero tutti finalizzati a procurarsi denaro per il sostentamento. Con il ricorso sono stati dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe valutato correttamente la preventiva ideazione unitaria e la possibilità di unificazione, anche solo parziale, dei reati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse motivato in modo adeguato sull'insussistenza del medesimo disegno criminoso, evidenziando la mancanza di elementi idonei a desumere una programmazione unitaria e la riconducibilità dei reati a occasioni ed esigenze contingenti. Ha inoltre osservato che l'ordinanza impugnata aveva esaminato ed escluso, con motivazione immune da vizi, anche la possibilità di una continuazione limitata solo ad alcuni dei reati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato quale parametro per l'unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione e per la verifica del medesimo disegno criminoso

  • art. 671 c.p.p.

    richiamato quale base processuale della richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    dedotto come vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    dedotto come vizio di motivazione per mancanza o manifesta illogicità

  • art. 63.6 c.p.p.

    indicato quale base per la condanna al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede esecutiva la continuazione può essere riconosciuta solo se emergono elementi concreti e verificabili da cui desumere un medesimo disegno criminoso, non essendo sufficiente l'allegazione di una generica finalità comune dei reati.
  • La mera vicinanza temporale dei fatti, l'omogeneità astratta delle condotte o il comune movente economico non bastano, da soli, a dimostrare una programmazione unitaria.
  • Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del merito; sono inammissibili le censure che si risolvono in una richiesta di diversa lettura delle risultanze già esaminate dal giudice di merito o dell'esecuzione.
  • Quando l'ordinanza esamina espressamente anche la possibile continuazione parziale e la esclude con motivazione congrua, la censura che ignori tale passaggio è aspecifica e non può condurre all'annullamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

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