Cassazione Civile, Ordinanza n. 12097/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
L'istituto di credito aveva proposto opposizione allo stato passivo avverso il rigetto dell'ammissione in privilegio ipotecario di un credito pari al saldo di un conto collegato a un'operazione di finanziamento originata da un'apertura di credito ipotecaria e successivamente prorogata e rinegoziata. Il tribunale aveva ritenuto nullo il contratto di finanziamento perché concesso in presenza di segnali di insolvenza del mutuatario, con consapevole concorso della banca nella condotta del debitore che aveva aggravato il dissesto e ritardato il fallimento, in violazione di norma imperativa e con richiamo alla bancarotta semplice impropria ex art. 217 l.fall. Il ricorso per cassazione denunciava, formalmente ex art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo: l'assenza di rilevanti scoperti o sconfinamenti per periodi medio-lunghi, circostanza che secondo il ricorrente avrebbe escluso l'abusiva concessione di credito e dimostrato la mera prosecuzione delle linee già esistenti, senza nuovi finanziamenti. La Corte ha però ritenuto che tale censura non aggredisse la ratio decidendi del decreto, fondata sulla consapevolezza della banca dell'insolvenza e sulla nullità del finanziamento per violazione di norma imperativa, oltre a rilevare che il ricorso mirava in sostanza a una diversa valutazione del materiale probatorio e che il fatto dedotto non era decisivo nel contesto degli ulteriori elementi indiziari valorizzati dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non colpisse la reale ratio della decisione impugnata, perché il decreto si fondava sulla nullità del finanziamento concesso in costanza di insolvenza e sulla consapevole partecipazione della banca all'aggravamento del dissesto, non sulla sola esistenza di sconfinamenti. Inoltre, il ricorso tendeva a rivalutare CTU e documenti già esaminati dal giudice di merito. La banca è stata condannata al pagamento delle spese di lite, al risarcimento ex art. 96, terzo comma, c.p.c., all'ulteriore somma a favore della Cassa delle Ammende e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o non censura la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 217, primo comma, n. 4, l. fall.
La condotta del debitore che aggrava il proprio dissesto astenendosi dal chiedere il fallimento o per altra grave colpa costituisce il presupposto penalmente rilevante richiamato dal giudice di merito per qualificare la concessione del credito in concorso con tale condotta.
La ripetizione è esclusa per le prestazioni contrarie al buon costume; il tribunale aveva richiamato tale norma in relazione alla nullità del finanziamento, ma la Corte non vi fonda la decisione di legittimità.
Il contratto è nullo quando contrario a norme imperative; nel caso deciso, la nullità del finanziamento è stata ricondotta alla violazione della norma imperativa che sanziona l'aggravamento del dissesto con omissione della domanda di fallimento.
La condanna per responsabilità aggravata può essere liquidata equitativamente anche in relazione alla conferma di una proposta di definizione accelerata.
Può essere determinata equitativamente una somma ulteriore a favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il fatto dedotto, pur astrattamente rilevante, non incide sulla ratio decidendi della sentenza impugnata o se la censura si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle prove.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una pluralità di elementi fattuali e indiziari, il ricorrente deve confrontarsi con tutti i passaggi decisivi della motivazione; l'omissione di una censura specifica su uno di essi rende inidoneo il fatto allegato a superare il giudizio di non decisività.
- La concessione o prosecuzione di credito in favore di un soggetto già in situazione di insolvenza può essere ritenuta nulla se il finanziatore era consapevole dell'incapacità di rimborso e la sua condotta ha concorso ad aggravare il dissesto, integrando violazione di norma imperativa.
- La decisività di un fatto storico non va valutata isolatamente, ma nel contesto dell'intero quadro probatorio valorizzato dal giudice di merito.
- La conferma della proposta di definizione accelerata può legittimare la condanna alle spese e alle ulteriori conseguenze economiche previste per la responsabilità aggravata e per il contributo unificato aggiuntivo.
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