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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43226/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Rovigo (giudice dell'esecuzione) che aveva respinto la richiesta del Procuratore di revoca della sospensione condizionale della pena relativa alla sentenza del 27/10/1976. Il Procuratore deduceva che Siviero, nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della predetta sentenza (irrevocabile il 03/10/1980), aveva commesso un nuovo delitto (fatti del 12/07/1984, con condanna divenuta irrevocabile) e che tale circostanza avrebbe dovuto determinare la revoca «di diritto» ai sensi dell'art. 168 cod. pen.; censurava inoltre la valutazione del giudice dell'esecuzione relativa alla non applicabilità del terzo comma dell'art. 168 (introdotto con la legge 128/2001) e la rilevanza attribuita al fatto che la pena complessiva non supererebbe i due anni, nonché la valutazione sulla presunta depenalizzazione di precedenti condanne.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che la causa di revoca «di diritto» prevista dall'art. 168, comma 1, n.1, richiede non solo la commissione nel quinquennio di un nuovo reato, ma altresì che per tale reato sia stata inflitta una condanna a pena detentiva divenuta irrevocabile; la revoca si perfeziona nel momento di irrevocabilità della seconda condanna. La Corte ha inoltre chiarito che è irrilevante il fatto che la pena cumulata non superi i due anni quando la seconda condanna non è una pena sospesa e ha censurato l'errata invocazione del terzo comma dell'art. 168 come ostativo. Quanto alla presunta depenalizzazione di pregresse condanne, la Corte ha richiamato la regola secondo cui il giudice dell'esecuzione può esaminare la depenalizzazione in via incidentale solo con accertamento meramente ricognitivo e non con indagine valutativa estesa, e ha rilevato che l'ordinanza impugnata non chiarisce se tale accertamento sia stato meramente ricognitivo. Per questi motivi la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Rovigo per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    La revoca «di diritto» prevista dal comma 1 n.1 richiede la condanna a pena detentiva per un delitto commesso entro il quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza che aveva riconosciuto il beneficio; la causa di revoca si perfeziona con l'irrevocabilità della seconda condanna. Il terzo comma, introdotto dalla legge 128/2001, non è rilevante nel caso esaminato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.

    Norme richiamate dal ricorrente per indicare le ragioni di cassazione (violazione di norme e motivazione illogica/contraddittoria). La Corte ha ritenuto i motivi incidenti e rilevanti rispetto all'errata applicazione delle regole di revoca.

  • art. 163 cod. pen.

    Citato fra le norme richiamate nel motivo di ricorso; dal testo della sentenza non emerge una interpretazione specifica autonoma di questa norma in relazione al caso.

  • art. 164 cod. pen.

    Citato dal ricorrente; la sentenza non sviluppa un'interpretazione specifica e diretta di questa norma oltre il richiamo complessivo alle disposizioni sul beneficio della sospensione.

  • art. 656 c.p.p.

    Norma processuale richiamata nel motivo; la decisione della Corte riguarda invece profili di diritto sostanziale/processuale legati alla revoca del beneficio e al corretto esame della depenalizzazione.

  • art. 666 c.p.p.

    Citato tra le norme richiamate: non risulta dal testo una disamina normativa specifica operata dalla Corte su questo articolo nel corpo della decisione.

  • legge 128/2001

    Ha introdotto il terzo comma dell'art. 168 c.p.; la Corte ha osservato che il richiamo a tale comma dal giudice di merito è inconferente rispetto alla fattispecie di revoca «di diritto» esaminata.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 12433 del 02/03/2017, Rv. 269519 - 01

    Principio richiamato: il giudice dell'esecuzione può esaminare in via incidentale la depenalizzazione solo con riscontro meramente ricognitivo della perdita di efficacia della norma incriminatrice e non con un'indagine valutativa estesa sulle condizioni che determinano l'effetto abrogativo.

Massime di principio

  • La revoca «di diritto» della sospensione condizionale (art.168, comma 1, n.1 c.p.) richiede non solo la commissione di un nuovo reato nel quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio, ma anche che per quel reato sia stata inflitta una condanna a pena detentiva divenuta irrevocabile.
  • Il momento in cui la revoca si perfeziona e la pena diviene eseguibile è la data di irrevocabilità della seconda condanna.
  • La valutazione della rilevanza della pena cumulata (superamento del limite di due anni) è pertinente solo nelle fattispecie previste dalla norma; se la seconda condanna non riguarda una pena sospesa, il criterio del cumulo e del superamento dei due anni può essere irrilevante per l'operatività della revoca «di diritto».
  • Il giudice dell'esecuzione può accertare in via incidentale la depenalizzazione di precedenti condanne solo con un controllo meramente ricognitivo della perdita di efficacia della norma; se l'accertamento richiede un'indagine valutativa più approfondita occorre procedere diversamente (ed eventuali omissioni formali possono determinare annullamento e rinvio).
  • In caso di contrasto sull'applicazione delle norme sopravvenute (es. commi introdotti da legge successiva), il giudice deve verificare la rilevanza temporale della disposizione e la sua applicabilità retroattiva/retroattiva limitata prima di farne motivo per negare la revoca.
  • Per il ricorrente pubblico ministero è possibile ottenere annullamento quando il tribunale dell'esecuzione applica norme non pertinenti o non chiarisce se l'accertamento effettuato sullo status delle norme (es. depenalizzazione) sia stato meramente ricognitivo.

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