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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19156/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Parma per il reato di violazione di sigilli. Il ricorso deduceva un unico motivo, formalmente qualificato come inosservanza della legge penale, contestando la conferma del giudizio di colpevolezza. Secondo la Corte di cassazione, il motivo riproponeva in sostanza una diversa lettura dei fatti già esaminati nei gradi di merito: i giudici avevano accertato che sul veicolo guidato dall'imputato erano stati apposti due piccoli sigilli argentati, ciascuno con distinto numero seriale, sicché il vincolo violato non era un semplice cartello di segnalazione ma un sigillo vero e proprio.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché diretto a riproporre questioni di merito già adeguatamente affrontate dai giudici di merito. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era sorretta da argomentazioni razionali e che la difesa si limitava a contrapporre una lettura alternativa dei fatti, estranea al sindacato di legittimità. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 349 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Corte non ne discute l'astratta configurazione, ma rileva che i fatti accertati integravano la violazione di sigilli apposti sul veicolo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito: censure che si limitino a contrapporre una diversa lettura dei fatti sono inammissibili se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logica e razionale.
  • Quando i giudici di merito hanno già esaminato compiutamente la questione fattuale decisiva, il ricorso per cassazione che riproponga il medesimo tema senza evidenziare reali violazioni di legge o vizi logici resta manifestamente infondato.
  • La violazione di sigilli può ritenersi integrata anche quando il vincolo sia costituito da sigilli materiali distinti e numerati apposti sul bene, non essendo sufficiente a escludere il reato richiamarsi alla diversa percezione di un semplice cartello di segnalazione, se tale prospettazione è smentita dagli accertamenti di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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