Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32376/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania, Sezione per il riesame, che aveva annullato la revoca degli arresti domiciliari disposta dal GUP e aveva ripristinato la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di Trovato. Il ricorso denunciava: (i) erronea applicazione degli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990; (ii) inosservanza di norme processuali a pena di nullità (artt. 274, 275, 299 e 310 c.p.p.); (iii) vizio di motivazione per manifesta illogicità, sostenendo che il Tribunale avrebbe ritenuto "irrilevante" il consistente periodo trascorso "in vinculis" e la prossimità della scadenza del termine di fase, mentre tali elementi, specie se quasi coincidenti con il termine massimo previsto per la fase, dovrebbero invece rilevare ai fini della revoca della misura

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: il motivo era largamente generico e privo di adeguata argomentazione; il Tribunale del riesame aveva correttamente valutato che il tempo trascorso "in vinculis" è neutro, salvo che non emergano elementi specifici che possano farne derivare la cessazione o l'attenuazione delle esigenze cautelari; per il reato associativo contestato opera la presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.; la precedente attenuazione (concessione degli arresti domiciliari) non esclude la persistenza di concrete esigenze preventive; la prossimità della scadenza del termine di fase non costituisce di per sé prova della cessazione delle esigenze cautelari, e comunque il giudice può valutare misure non custodiali ai sensi dell'art. 307 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma incriminatrice rilevata ma non dettagliatamente discussa in motivazione della Cassazione; richiamata come riferimento alla fattispecie di reato per cui è stata applicata la misura cautelare

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Richiamata unitamente all'art. 73 come quadro normativo sostanziale delle condotte contestate; la Corte non ha ritenuto sussistere errore di applicazione penale dedotto genericamente

  • cod. proc. pen., art. 274

    Richiesto dal ricorrente come norma sulla sussistenza delle esigenze preventive; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia applicato correttamente i principi relativi alla necessità delle esigenze cautelari

  • cod. proc. pen., art. 275, comma 3

    La Corte ha sottolineato che per il delitto associativo contestato opera la presunzione cautelare di cui al comma 3, quindi il giudizio sulle esigenze preventive deve tenere conto di tale presunzione

  • cod. proc. pen., art. 299

    Norma sulla revoca o sostituzione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato i principi che permettono la revoca solo quando emergono elementi che rendono venute meno le esigenze cautelari

  • cod. proc. pen., art. 307, commi 1 e 1-bis

    Richiamata dalla Corte per precisare che la prossimità della scadenza del termine di fase non automatizza la revoca: il giudice può adottare misure non custodiali ove le esigenze cautelari lo consentano

  • cod. proc. pen., art. 310

    Norma sul procedimento cautelare d'appello; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia osservato le regole procedurali previste per il riesame

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)

    Richiamata quale cornice dei motivi di cassazione dedotti dal ricorrente (errori di diritto, violazioni di norme processuali, vizio motivazionale); la Suprema Corte ha ritenuto le censure generiche e non fondate

  • cod. proc. pen., art. 616

    Richiamata riguardo all'onere per il ricorrente di sostenere le spese del giudizio in caso di inammissibilità

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Richiamata in relazione all'articolazione sintetica del motivo di ricorso secondo le norme di rito per la cassazione

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata dalla Corte di Cassazione come riferimento per l'applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende e per la valutazione della colpa nella determinazione dell'ammenda

Massime di principio

  • La mera durata già trascorsa in regime custodiale ("tempo in vinculis") non determina automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari: è un elemento neutro salvo che emergano fatti nuovi a favore dell'imputato
  • Per i reati per i quali opera la presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., il giudice deve valutare con particolare attenzione il persistere del pericolo di reiterazione e tale presunzione rende più stringente la richiesta di elementi concreti per disporre la revoca
  • La prossimità della scadenza del termine di fase processuale non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per ritenere cessate le esigenze preventive: il giudice deve comunque verificare se sussistono esigenze cautelari e può valutare misure non custodiali ex art. 307 c.p.p.
  • In cassazione le doglianze devono essere articolate e motivate in modo specifico: i profili generici o meramente formali rischiano di determinare l'inammissibilità del ricorso
  • Il ripristino di una misura cautelare da parte del tribunale del riesame, quando motivato sulla base di valutazioni sulla persistenza di concrete esigenze preventive, è compatibile con le norme procedurali purché la motivazione sia logica e ancorata a elementi di fatto
  • Le impugnative infondate o vaghe possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende), soprattutto se non emerge che l'inammissibilità sia dovuta a fattori indipendenti dalla responsabilità del ricorrente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.