Cassazione Penale, Sentenza n. 20217/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputata ha impugnato la sentenza d'appello contestando: 1) la ritenuta appropriazione e la presunta contraddittorieta della motivazione riguardo alla mancata consegna delle scritture contabili (sostenendo di aver chiesto una delega, di non aver potuto aprire allegati e di non aver ricevuto una raccomandata inviata a indirizzo errato); 2) il rifiuto di ammettere il confronto diretto con la parte civile, nonostante dichiarazioni contrastanti; 3) la questione di legittimita costituzionale dell'art. 211 c.p.p. rispetto all'art. 111 Cost.; 4) errata determinazione della data di estinzione per prescrizione dei singoli fatti appropriativi (contestando la data indicata dalla Corte e chiedendo che la prescrizione fosse estesa fino al 24 novembre 2013).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti, manifestamente infondati o generici. Sul merito: ha ritenuto congrua la valutazione della Corte di appello circa la mala fede dell'imputata sulla mancata consegna delle scritture contabili; ha escluso l'obbligatorieta del confronto fra imputato e accusa, dichiarando manifestamente infondata la questione costituzionale proposta; ha giudicato generico il motivo sulla prescrizione, rilevando che la data indicata dalla difesa non incide rilevantemente sul quadro complessivo e che non emergeva un concreto elemento per estendere la prescrizione ai fatti indicati. Conseguenze processuali: ricorso inammissibile, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, rifusione alle parti civili delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in complessivi Euro 4.000,00 oltre accessori, e condanna alla multa di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma delittuosa applicata per il reato di appropriazione indebita contestato; la Corte di merito ha ritenuto provata l'appropriazione delle somme e dei titoli consegnati per pagamenti d'imposta
Circostanza aggravante applicata al reato continuato contestato all'imputata
Norma sul confronto diretto tra persone offese e imputato; la Corte ha ritenuto legittima la scelta del giudice di non disporre il confronto obbligatorio, non essendo previsto dal legislatore e non violando l'art. 111 Cost.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla difesa nella questione costituzionale; la Corte di cassazione ha ritenuto che il diritto a un giusto processo non imponga l'obbligatorieta del confronto previsto dall'art. 211 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che consente il ricorso per cassazione deducendo l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha confermato l'ammissibilita del motivo di prescrizione ma lo ha ritenuto generico nel caso concreto
Norma che prevede la condanna alle spese per ricorso inammissibile; applicata per condannare la ricorrente anche al pagamento alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina liberamente le prove: le doglianze che si riducono a una diversa valutazione del materiale probatorio sono spesso inammissibili o destinate al rigetto.
- La mera giustificazione formale (richiesta di delega, difficolta tecniche nell'aprire allegati, mancata ricezione di raccomandate) non esclude automaticamente l'interversione del possesso quando emergano elementi che denotano mala fede o trattenimento volontario.
- Il confronto diretto fra imputato e parte offesa non e obbligatorio: il giudice ha discrezionalita valutativa e puo ritenere sufficiente il compendio probatorio esistente quando le versioni siano radicalmente divergenti.
- Le questioni costituzionali prospettate in modo vago o generico relative a norme processuali che lasciano margini discrezionali al giudice sono difficilmente accolte.
- Il vizio relativo al calcolo della prescrizione puo costituire motivo consentito in Cassazione, ma la deduzione deve essere precisa e collegata a fatti specifici dimostrabili; argomentazioni generiche sul momento dell'appropriazione sono deboli.
- Ricorsi che ripropongono in sostanza una nuova valutazione del merito o che contengono motivi reiterativi rischiano di essere dichiarati inammissibili e di comportare condanne alle spese e sanzioni alla cassa delle ammende.
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