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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20217/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza d'appello contestando: 1) la ritenuta appropriazione e la presunta contraddittorieta della motivazione riguardo alla mancata consegna delle scritture contabili (sostenendo di aver chiesto una delega, di non aver potuto aprire allegati e di non aver ricevuto una raccomandata inviata a indirizzo errato); 2) il rifiuto di ammettere il confronto diretto con la parte civile, nonostante dichiarazioni contrastanti; 3) la questione di legittimita costituzionale dell'art. 211 c.p.p. rispetto all'art. 111 Cost.; 4) errata determinazione della data di estinzione per prescrizione dei singoli fatti appropriativi (contestando la data indicata dalla Corte e chiedendo che la prescrizione fosse estesa fino al 24 novembre 2013).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti, manifestamente infondati o generici. Sul merito: ha ritenuto congrua la valutazione della Corte di appello circa la mala fede dell'imputata sulla mancata consegna delle scritture contabili; ha escluso l'obbligatorieta del confronto fra imputato e accusa, dichiarando manifestamente infondata la questione costituzionale proposta; ha giudicato generico il motivo sulla prescrizione, rilevando che la data indicata dalla difesa non incide rilevantemente sul quadro complessivo e che non emergeva un concreto elemento per estendere la prescrizione ai fatti indicati. Conseguenze processuali: ricorso inammissibile, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, rifusione alle parti civili delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in complessivi Euro 4.000,00 oltre accessori, e condanna alla multa di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Norma delittuosa applicata per il reato di appropriazione indebita contestato; la Corte di merito ha ritenuto provata l'appropriazione delle somme e dei titoli consegnati per pagamenti d'imposta

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    Circostanza aggravante applicata al reato continuato contestato all'imputata

  • art. 211 cod. proc. pen.

    Norma sul confronto diretto tra persone offese e imputato; la Corte ha ritenuto legittima la scelta del giudice di non disporre il confronto obbligatorio, non essendo previsto dal legislatore e non violando l'art. 111 Cost.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla difesa nella questione costituzionale; la Corte di cassazione ha ritenuto che il diritto a un giusto processo non imponga l'obbligatorieta del confronto previsto dall'art. 211 c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che consente il ricorso per cassazione deducendo l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha confermato l'ammissibilita del motivo di prescrizione ma lo ha ritenuto generico nel caso concreto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese per ricorso inammissibile; applicata per condannare la ricorrente anche al pagamento alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina liberamente le prove: le doglianze che si riducono a una diversa valutazione del materiale probatorio sono spesso inammissibili o destinate al rigetto.
  • La mera giustificazione formale (richiesta di delega, difficolta tecniche nell'aprire allegati, mancata ricezione di raccomandate) non esclude automaticamente l'interversione del possesso quando emergano elementi che denotano mala fede o trattenimento volontario.
  • Il confronto diretto fra imputato e parte offesa non e obbligatorio: il giudice ha discrezionalita valutativa e puo ritenere sufficiente il compendio probatorio esistente quando le versioni siano radicalmente divergenti.
  • Le questioni costituzionali prospettate in modo vago o generico relative a norme processuali che lasciano margini discrezionali al giudice sono difficilmente accolte.
  • Il vizio relativo al calcolo della prescrizione puo costituire motivo consentito in Cassazione, ma la deduzione deve essere precisa e collegata a fatti specifici dimostrabili; argomentazioni generiche sul momento dell'appropriazione sono deboli.
  • Ricorsi che ripropongono in sostanza una nuova valutazione del merito o che contengono motivi reiterativi rischiano di essere dichiarati inammissibili e di comportare condanne alle spese e sanzioni alla cassa delle ammende.

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