Sentenza del 14/12/2024 n. 32476 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva emesso e notificato il 10 ottobre 2016 un avviso di liquidazione di 7.135,50 euro, per imposta di registro e altri diritti relativi alla registrazione della sentenza n. 4786/2014 del Tribunale di Bari. Quella sentenza, in una controversia bancaria, aveva dichiarato la nullità parziale di clausole del conto corrente (interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e spese di tenuta conto), rideterminato il saldo e condannato la banca a pagare 194.713,28 euro, oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali dalla domanda al saldo. La banca contestava l’imposizione proporzionale, sostenendo che, essendo stata dichiarata la nullità parziale e disposta la restituzione di somme indebitamente addebitate, si applicasse l’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986; invocava inoltre l’alternatività IVA/registro. I quattro motivi riguardavano: omessa motivazione sull’alternatività; violazione della Nota II dell’art. 8 e dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986; e, con due censure, l’erronea esclusione dell’imposta fissa per la nullità parziale. La CTP di Bari aveva respinto il ricorso della banca e la Corte tributaria di secondo grado aveva confermato tale esito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni preliminari dell’Agenzia, ritenendole manifestamente infondate. Ha accolto il secondo e il quarto motivo, stabilendo che l’imposta fissa prevista dall’art. 8, comma 1, lett. e), si applica anche quando la sentenza dichiara la nullità parziale del contratto e dispone la restituzione delle prestazioni prive di titolo, purché la nullità sia effettivamente dichiarata. La Nota II sull’alternatività IVA/registro riguarda invece gli atti di condanna contemplati dalla lett. b) e non esclude l’imposta fissa dovuta per il provvedimento di nullità; la restituzione conseguente alla nullità non costituisce, di per sé, una prestazione soggetta a IVA. Il primo e il terzo motivo sono stati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non vi è quindi una decisione definitiva sulle spese né un esito finale del giudizio di rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 8, comma 1, lett. e), tariffa, parte prima
la previsione dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al citato D.P.R. n. 131 del 1986 non possa essere limitata alla sola fattispecie della dichiarazione di nullità totale del contratto ( art. 1418 c.c.), per quanto si tratti dell'ipotesi più frequente nella prassi, ma debba comprendere anche - per l'assoluta identità di ratio, che renderebbe illogica una difforme regolamentazione, in assenza di una differenza qualitativa tra le due pronunzie - la fattispecie della dichiarazione di nullità parziale del contratto ( art. 1419 c.c.), allorquando la ripetizione delle prestazioni eseguite contra legem postula la ulteriore sopravvivenza del contratto adeguato mediante la sostituzione automatica delle clausole nulle con la disciplina legale ( art. 1419 , comma 2, c.c.)
L’imposta di registro in misura fissa si applica non soltanto alla nullità totale, ma anche alla nullità parziale dichiarata giudizialmente, quando la pronuncia determina la restituzione delle prestazioni eseguite in base alle clausole nulle.
D.P.R. n. 131/1986, art. 8, comma 1, lett. b), tariffa, parte prima
i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori o alla restituzione di denaro devono essere assoggettati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 , ad imposta proporzionale, a meno che, oltre alla condanna al pagamento di una somma di denaro o all'imposizione di un obbligo restitutorio, non abbiano ad oggetto anche l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto: in quest'ultimo caso, infatti, l'imposta dovrà essere determinata in misura fissa, in applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
La condanna al pagamento o alla restituzione è normalmente tassata in misura proporzionale, ma prevale il regime fisso quando il provvedimento dichiara anche la nullità o pronuncia l’annullamento dell’atto.
D.P.R. n. 131/1986, art. 8, Nota II, e art. 40
la nota II all'art. 8 della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 limita ai soli "atti di cui al comma 1, lettera b)", cioè agli atti giudiziari "recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura", l'esonero dall'imposta proporzionale di registro "per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del Testo unico"
L’esclusione dell’imposta proporzionale per operazioni soggette a IVA, in forza del principio di alternatività, è circoscritta agli atti di condanna indicati nella lett. b); non si estende alla distinta fattispecie della pronuncia di nullità tassata in misura fissa.
D.P.R. n. 633/1972, art. 26, comma 2
a norma dell' art. 26 comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 , in caso di operazioni con emissione di fattura, la dichiarazione di nullità delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi che siano effettuate nell'esercizio di imprese, arti o professioni (art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1982 n. 633) non comporta la soggezione ad IVA delle conseguenti retrocessioni
La restituzione conseguente alla dichiarazione di nullità non è, per ciò solo, una nuova cessione o prestazione soggetta a IVA; il trattamento IVA dell’operazione originaria è rettificato secondo le regole di variazione e detrazione.
D.P.R. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4
La banca aveva denunciato un vizio di motivazione della sentenza d’appello, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento delle censure sostanziali e non è stato deciso nel merito.
lo stesso principio "va enunciato ove la nullità non sia fatta valere in relazione all'intero contratto, ma a clausole contrattuali in base alle quali siano state effettuate specifiche prestazioni ed, eventualmente, controprestazioni a quelle funzionalmente collegate. Tali prestazioni e controprestazioni, infatti, una volta accertata la nullità della clausola, rimangono prive di causa, non sono più legate dal vincolo di sinallagmaticità e danno, singolarmente, luogo ad indebiti oggettivi"
La nullità di singole clausole può privare di causa le prestazioni effettuate in loro applicazione e giustificarne la ripetizione, senza che sia necessario dichiarare nullo l’intero contratto.
in caso di nullità di un contratto (così come nei casi di mancanza di una causa adquirendi in ragione della mancanza o della cessazione del vincolo originariamente esistente tra le parti) è esperibile l'azione di indebito oggettivo per la restituzione delle prestazioni eseguite in base ad esso
Le prestazioni eseguite in base a un titolo nullo possono essere recuperate mediante l’azione di ripetizione dell’indebito; il principio vale anche per le prestazioni fondate su specifiche clausole dichiarate nulle.
Massime di principio
- Quando una sentenza dichiara espressamente la nullità, anche solo parziale, di un contratto e dispone la restituzione delle somme pagate in base alle clausole nulle, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.
- La sola restituzione di somme non basta a ottenere la tassazione fissa: occorre che il provvedimento abbia effettivamente a oggetto una dichiarazione di nullità o un annullamento. Se la nullità è soltanto rilevata, ma non dichiarata, può trovare applicazione la tassazione proporzionale della condanna.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro previsto dalla Nota II dell’art. 8 opera nei limiti degli atti di condanna disciplinati dalla lett. b); non si estende alla pronuncia di nullità tassata in misura fissa.
- La restituzione conseguente alla nullità ripristina la situazione patrimoniale precedente e non costituisce, di per sé, una nuova prestazione imponibile IVA.
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