Sentenza del 14/12/2024 n. 32506 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una comunicazione d’irregolarità (avviso bonario) relativa alla dichiarazione integrativa per il 2015 e al riporto di un credito IRPEF. Il contribuente contestava la decisione della CTR Calabria che, decidendo nel merito l’appello dell’Ufficio dopo un’udienza camerale fissata per la sola istanza cautelare, aveva riformato la sentenza della CTP di Vibo Valentia. Con sette motivi deduceva, tra l’altro, vizi procedurali e motivazionali, ultrapetizione e giudicato interno, erronea applicazione della disciplina delle dichiarazioni integrative, violazione del divieto di domande nuove e omesso esame del fatto che il credito sarebbe stato soltanto esposto e non utilizzato in compensazione. Il primo motivo è stato espressamente rinunciato. Il credito controverso era pari a Euro 725.768,00; la CTP aveva accolto il ricorso solo nei termini indicati in motivazione, mantenendo la pretesa per Euro 10.101,00 oltre sanzioni di Euro 1.010,10.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per rinuncia e inammissibili il secondo e, per le censure processuali indicate, parte del terzo, il quinto e il sesto, in ragione della rinuncia alle questioni processuali non attinenti al merito. Ha ritenuto infondata la restante censura di giudicato interno: dall’atto di appello dell’Agenzia risultava la richiesta di riconoscere la piena legittimità dell’atto impugnato. Ha rigettato anche il quarto e il settimo motivo, correggendo in diritto la motivazione della CTR ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.: la disciplina applicabile richiedeva che il maggior credito richiesto oltre l’anno di riferimento fosse indicato nel quadro D1 della dichiarazione dell’anno 2017, mentre il contribuente aveva riportato a cascata, nelle dichiarazioni degli anni successivi al 2014, il maggior credito di Euro 725.768,00 già contestato dall’Ufficio. La sentenza della CTR è stata quindi mantenuta nel dispositivo. Il contribuente è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall’art. 5, comma 1, lett. a), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225
Proprio la nuova disciplina dettata in tema di dichiarazione integrativa dal successivo comma 8-bis dell' art. 2 del D.P.R. n. 322/1998 , come inserito dal citato dall' art. 5 , comma 1, lett. a) del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla L. primo dicembre 2016, n. 225 (si veda anche la correlativa disposizione di cui all' art. 8 , comma 6 - quater, del D.P.R. n. 322/1998 in tema di IVA) avrebbe richiesto che il maggior credito richiesto dal contribuente oltre l'anno di riferimento (nella fattispecie per cui è causa il 2015) fosse risultante dal quadro D1 della dichiarazione dell'anno 2017, laddove, invece, il contribuente ha reiterato, a cascata, come è pacifico, per gli anni successivi al 2014, l'esposizione del maggior credito di Euro 725.768,00 già oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Per il maggior credito fatto valere oltre l’anno cui si riferisce, la disciplina applicabile richiedeva l’indicazione nel quadro D1 della dichiarazione dell’anno 2017. Non era sufficiente reiterare nelle dichiarazioni successive il credito già contestato dall’Amministrazione.
Art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Il quarto ed il settimo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro evidente connessione, sono infondati e vanno rigettati, previa correzione in diritto della motivazione, ex art. 384 , ultimo comma, cod. proc. civ., essendo il dispositivo della sentenza impugnata conforme a diritto.
La Cassazione può correggere la motivazione in diritto della sentenza impugnata quando il suo dispositivo è conforme al diritto, senza modificarne l’esito.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 - quater del D.P.R. n. 115/2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando un contribuente fa valere un maggior credito risultante da una dichiarazione integrativa oltre l’anno di riferimento, occorre rispettare le modalità dichiarative previste dalla disciplina applicabile; il mero riporto del credito nelle dichiarazioni successive non sostituisce l’indicazione richiesta nel quadro previsto.
- La reiterazione di un credito già contestato dall’Amministrazione non lo rende, da sola, legittimamente utilizzabile o opponibile: va verificato se il credito sia stato esposto secondo le modalità e nei termini richiesti dalla normativa.
- La Cassazione può mantenere fermo il dispositivo di una sentenza correggendone la motivazione giuridica, quando l’esito è conforme a diritto.
- La rinuncia a censure processuali può determinarne l’inammissibilità, mentre le questioni di merito non rinunciate possono essere comunque esaminate nei limiti dei motivi proposti.
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