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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20801/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

L'istituto di credito aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito derivante da un mutuo fondiario concesso a una società poi fallita, per sorte capitale in privilegio ipotecario e per interessi. Il giudice delegato aveva ammesso solo parzialmente la domanda: aveva revocato la garanzia ipotecaria ritenendo che il mutuo fosse stato integralmente impiegato per estinguere un precedente debito chirografario della debitrice verso la stessa banca, qualificando l'operazione come negozio indiretto costitutivo di garanzia per debito preesistente e quindi revocabile ex artt. 2901 c.c. e 66 l.fall.; aveva inoltre escluso gli interessi per indeterminatezza della clausola contrattuale, poiché il contratto non indicava se il tasso Euribor dovesse essere calcolato su base 360 o 365 giorni. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione della banca, confermando sia la revoca dell'ipoteca sia l'esclusione della quota interessi. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva, nei primi quattro motivi, la violazione degli artt. 2901 c.c. e 66 l.fall. e vizi motivazionali, sostenendo che non bastasse la sola trasformazione del credito chirografario in credito ipotecario per integrare l'eventus damni, occorrendo invece prova della preesistenza di crediti sorti dopo l'atto, della situazione patrimoniale del debitore e del concreto pregiudizio alla garanzia patrimoniale; contestava inoltre che fosse sufficiente la mera consapevolezza del vantaggio preferenziale acquisito, senza prova dello stato di insolvenza e della sua conoscenza. Con il quinto motivo censurava la declaratoria di indeterminabilità degli interessi, sostenendo che la clausola fosse comunque determinabile mediante le due opzioni alternative 360/365 giorni e che il giudice avrebbe potuto applicare il criterio più favorevole al fallimento. Con il sesto motivo sosteneva che, ove la clausola fosse nulla, gli interessi avrebbero dovuto essere comunque determinati ex art. 117, comma 7, lett. a), TUB.

La decisione

La Corte ha accolto i primi quattro motivi, ritenendo fondato il censurato difetto di motivazione e di corretta applicazione dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria in ambito fallimentare: ha affermato che, quando il curatore eccepisce la revocabilità di una garanzia ipotecaria concessa a fronte di un debito preesistente, l'eventus damni non può essere desunto in astratto dal solo miglioramento della posizione preferenziale del creditore, ma deve risultare da una valutazione concreta del patrimonio residuo e dalla prova della preesistenza di ragioni creditorie insoddisfatte e del loro concreto aggravamento per effetto dell'atto. Ha rigettato il quinto motivo, confermando il principio per cui la clausola sugli interessi deve essere sufficientemente determinata e che l'omessa indicazione del divisore 360/365 rende la pattuizione non determinabile senza margini di incertezza o discrezionalità. Ha invece accolto il sesto motivo, precisando che la nullità della clausola sugli interessi nei contratti bancari non comporta l'esclusione totale degli interessi, dovendo il giudice integrare il regolamento contrattuale mediante il criterio sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), TUB. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria richiede il pregiudizio alle ragioni del creditore; il mero miglioramento della posizione preferenziale del creditore non basta se non è dimostrato, in concreto, che il patrimonio residuo renda più difficile o incerta la soddisfazione dei crediti anteriori.

  • art. 66 l.fall.

    Il curatore può domandare o eccepire l'inefficacia degli atti compiuti dal debitore secondo le norme del codice civile; l'azione revocatoria esercitata nel fallimento conserva i presupposti sostanziali dell'art. 2901 c.c.

  • art. 95, comma 1, l.fall.

    Consente al curatore di opporre fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto e l'inefficacia del titolo su cui si fondano credito o prelazione, anche mediante eccezione di revocabilità dell'atto o della garanzia.

  • art. 2901, comma 3, c.c.

    Le prestazioni di garanzia possono essere considerate atti a titolo oneroso solo se contestuali al credito garantito; altrimenti, sono trattate come atti gratuiti.

  • art. 1346 c.c.

    La clausola sugli interessi è valida solo se il saggio è desumibile in modo certo, senza margini di incertezza o discrezionalità.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di determinazione degli interessi; la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla loro determinabilità contrattuale.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità della clausola sugli interessi è suscettibile di sostituzione automatica con la disciplina imperativa applicabile.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel censurare l'esclusione degli interessi; non è stato accolto il motivo sul punto relativo alla loro indeterminabilità.

  • art. 117 TUB

    In caso di indeterminatezza o mancata pattuizione degli interessi nei contratti bancari, opera il criterio integrativo sostitutivo previsto dalla norma, che il giudice deve applicare anche d'ufficio.

  • art. 39 d.lgs. n. 385 del 1993

    La revocatoria non colpisce atomisticamente l'ipoteca ma l'intero procedimento negoziale indiretto; la fattispecie resta comunque esaminabile ai fini dell'efficacia della garanzia.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze erano formulate sia per violazione di legge sia per omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • In sede di revocatoria ordinaria proposta o eccepita dal curatore fallimentare, l'eventus damni non può essere affermato in via automatica sulla sola base della costituzione di una garanzia ipotecaria a favore di un credito preesistente: è necessaria la prova concreta che, per effetto dell'atto, il patrimonio residuo del debitore sia divenuto quantitativamente o qualitativamente insufficiente o più difficilmente aggredibile dai creditori anteriori.
  • Quando l'atto impugnato consiste in un'operazione di mutuo con contestuale ipoteca destinata in concreto a garantire un debito già esistente, la valutazione revocatoria deve avere ad oggetto il complessivo procedimento negoziale indiretto e non il solo atto di iscrizione ipotecaria, fermo restando che la mera preferenza acquisita dal mutuante non esaurisce il requisito del pregiudizio.
  • Nel giudizio di revocatoria promosso o opposto dal curatore, incombe sul curatore l'onere di provare sia la preesistenza di crediti rimasti insoddisfatti e ammessi al passivo, sia l'effettivo mutamento peggiorativo della garanzia patrimoniale conseguente all'atto; non è sufficiente richiamare in astratto la lesione della par condicio creditorum.
  • La consapevolezza del creditore di ottenere una posizione preferenziale rispetto ad altri creditori non basta, da sola, a integrare il presupposto soggettivo della revocatoria se non è accompagnata dalla concreta dimostrazione del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
  • Nei contratti bancari, la clausola di determinazione degli interessi deve consentire l'immediata e certa individuazione del tasso applicabile; se la pattuizione è indeterminata, il giudice deve integrare il regolamento negoziale con la disciplina sostitutiva imperativa prevista dall'art. 117 TUB, anche d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaMutuoContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

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