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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15259/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili, rispettivamente, di una rapina e di lesioni personali e, per uno di essi, del concorso in una rapina. Il primo ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione sulla propria affermazione di responsabilità per rapina e lesioni, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove e del quadro indiziario. Il secondo ricorrente ha censurato la motivazione sulla sua responsabilità per concorso in rapina e sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., oltre a contestare il giudizio di bilanciamento delle circostanze come equivalenti. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito, privi di specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata e, per quanto riguarda l'attenuante ex art. 114 c.p., manifestamente infondati alla luce del ruolo di "palo" attribuito al secondo imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che le doglianze miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e del giudizio di merito, senza evidenziare travisamenti o manifeste illogicità della motivazione della Corte d'appello. Quanto al secondo ricorrente, ha inoltre escluso la configurabilità dell'attenuante della partecipazione di minima importanza per chi svolga il ruolo di "palo", poiché tale contributo agevola l'azione criminosa e rafforza l'efficienza degli esecutori materiali. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.

    L'attenuante della partecipazione di minima importanza non è riconoscibile a chi svolga il ruolo di "palo", perché il suo contributo, pur minore rispetto a quello degli esecutori, agevola la realizzazione del reato e ne rafforza l'efficienza.

  • art. 125 c.p.p.

    La censura di motivazione è inammissibile quando mira solo a una rivalutazione del merito senza evidenziare travisamenti o manifeste illogicità della motivazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del quadro probatorio; è scrutinabile solo la presenza di vizi logici o giuridici della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre una rivalutazione alternativa delle prove o del quadro indiziario, salvo che si deducano specifici travisamenti delle risultanze processuali o manifeste illogicità della motivazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate dal giudice di merito, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata, è inammissibile.
  • L'attenuante della partecipazione di minima importanza non spetta a chi abbia svolto funzioni di vigilanza o supporto operativo, come il "palo", quando il contributo, pur non centrale, abbia comunque agevolato la commissione del reato.
  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione logica e non arbitraria, non potendo il giudice di legittimità sostituire la propria valutazione a quella di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove vi sia colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaLesioniImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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