Sentenza n. 3620/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4783/2024, RG n. 2237/2024, resa in data 25 giugno 2024 dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 26 giugno successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare dell’importo di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ordinando al Ministero l’emissione di un buono elettronico di euro 500,00 per ciascuna annualità. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, nonostante la notifica della pronuncia in forma esecutiva, e ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione del Tribunale di Napoli. Ha chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e l’applicazione della misura pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un mero atto di stile e non ha contestato l’inadempimento. Il TAR ha inoltre esaminato quali spese successive al giudicato possano essere riconosciute in sede di ottemperanza, distinguendo quelle funzionali all’introduzione del giudizio da quelle proprie dell’esecuzione forzata civile, come le spese di precetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, provvedendo all’assegnazione alla ricorrente dei quattro buoni elettronici da euro 500,00 ciascuno e a ogni ulteriore adempimento necessario. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di procedere all’esecuzione entro i successivi sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Il compenso del Commissario, quantificato in euro 500,00 omnicomprensivi, è stato posto a carico del Ministero. Il TAR ha accolto anche la domanda relativa all’ulteriore somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., individuandola negli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo oppure, se anteriore, fino alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Ha precisato che in sede di ottemperanza sono riconoscibili, oltre agli interessi, le spese accessorie funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notificazione del titolo e agli atti necessari per introdurre il giudizio; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive, essendo frutto della libera scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
eventuale somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la misura è stata determinata negli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, secondo la decorrenza indicata in motivazione.
rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando l’Amministrazione non esegue una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, una volta decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali
La scadenza del termine di centoventi giorni costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per l’esperimento del giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero.
art. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente ... per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Il giudicato azionato imponeva al Ministero l’assegnazione di un buono elettronico di euro 500,00 per ciascuna delle quattro annualità riconosciute.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile contro l’Amministrazione statale che non abbia eseguito una pronuncia passata in giudicato, quando sia decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e l’inadempimento non sia stato contestato dall’Amministrazione.
- In caso di accoglimento del ricorso per ottemperanza, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per l’integrale esecuzione del giudicato e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta destinato a subentrare, su richiesta dell’interessato, in caso di ulteriore inerzia.
- La misura pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, in relazione al ritardo nell’esecuzione del giudicato, mediante applicazione degli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo giudiziale che siano funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notificazione del titolo o all’introduzione del giudizio; non sono invece dovute le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive, poiché derivano dalla scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza.
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