Cassazione Penale, Sentenza n. 29833/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tomasello ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva applicato la misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per 12 mesi. Il ricorso denunciava tre vizi: 1) violazione dell'art. 289, comma 2, c.p.p., perché l'indagato non sarebbe stato sottoposto al previo interrogatorio di garanzia necessario per l'applicazione di misure interdittive; 2) violazione del principio della domanda (ultrapetizione), poiché il Tribunale avrebbe applicato una misura diversa e più afflittiva rispetto a quella richiesta dal Pubblico Ministero in appello; 3) manifesta illogicità e insufficienza della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e, soprattutto, alle esigenze cautelari (mancanza di concretezza e attualità del rischio di recidiva e assenza del nesso funzionale tra condotta contestata e misura applicata).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso in parte. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il vizio: l'interrogatorio di garanzia non è obbligatorio quando la misura è decisa dal tribunale in sede di appello ex art. 310 c.p.p., perché il contraddittorio è assicurato nella sede di impugnazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo di ultrapetizione, rilevando che il Pubblico Ministero ha modificato la richiesta nell'udienza e la difesa ha avuto la possibilità di contraddire. Sul terzo motivo la Corte ha invece accolto la censura: la motivazione del Tribunale sulle esigenze cautelari è carente e basata su mere congetture (es. generica considerazione che l'indagato, come imprenditore agricolo-vinicolo, "potrebbe" contrattare con la PA), senza dimostrare la concretezza e l'attualità del pericolo di recidiva né il nesso funzionale tra la natura del reato contestato (peculato) e la misura del divieto di contrattare con la PA. Conseguenza pratica: annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte relativa all'applicazione della misura interdittiva per difetto di adeguata motivazione sulle esigenze cautelari; il ricorso è quindi in gran parte favorevole al ricorrente.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 110, 81, comma 2, 314
Gli articoli indicati riguardano il concorso di persone nel reato e il reato contestato (peculato). La Corte non decide sulla sussistenza definitiva dei gravi indizi, ma inquadra la fattispecie come appropriazione di fondi pubblici da parte di un soggetto pubblico.
Art. 289, comma 2, cod. proc. pen.
Il ricorrente invocava l'obbligo dell'interrogatorio preventivo. La Corte interpreta la norma congiuntamente alla giurisprudenza: l'interrogatorio di garanzia non è sempre requisito formale a pena di nullità quando la misura è disposta in sede di appello cautelare, essendo il contraddittorio assicurato ex art. 310 c.p.p.
Procedura di appello cautelare in contraddittorio. La Corte afferma che il contraddittorio camerale/udienza di appello garantisce il diritto di difesa e la possibilità di essere interrogato, rendendo non necessaria la preventiva audizione ex art. 289 c.p.p. in tutti i casi.
Principio di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari (giurisprudenza consolidata)
La Corte ricorda che la misura interdittiva richiede oltre ai gravi indizi la concreta e attuale esigenza cautelare e un nesso funzionale tra la condotta contestata e la misura: la misura deve essere adeguata e proporzionata allo scopo di prevenire la recidiva e non può fondarsi su mere congetture.
Statuto del Comitato (art. 5)
il Comitato per la festa di Sant'Agata nella città di Catania è caratterizzato dalla gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli organizzatori e dall'obbligatorietà del bilancio (...), salvo eventuali rimborsi spese documentate di volta in volta determinati per lo svolgimento degli incarichi
Il ricorrente ha richiamato lo statuto per sostenere la natura privatistica del Comitato e per contestare la qualifica pubblicistica dell'incarico, utile a definire la rilevanza penale della condotta (pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio).
Massime di principio
- L'interrogatorio di garanzia non è sempre necessario a pena di nullità quando la misura interdittiva è adottata in sede di appello ex art. 310 c.p.p.; è invece determinante che il contraddittorio sia effettivamente garantito e che la difesa abbia potuto comparire e chiedere di essere interrogata.
- La modifica della richiesta cautelare da parte del Pubblico Ministero in udienza non configura automaticamente ultrapetizione se la difesa ha avuto piena possibilità di contraddire: la tempestiva, effettiva possibilità di replica è il parametro decisivo.
- Per applicare misure interdittive (es. divieto di contrattare con la PA) occorre motivare concretamente e attualmente l'esigenza cautelare e dimostrare il nesso funzionale tra la natura dell'interesse leso e la misura; non è sufficiente una generica ipotesi di pericolo o congettura.
- Quando il fatto contestato è di natura approprativa (peculato) commesso nell'esercizio di una funzione pubblica, il giudice deve spiegare perché una misura che agisce sul profilo negoziale privato (divieto di contrattare con la PA) sia adeguata per prevenire la reiterazione: altrimenti la misura va ritenuta sproporzionata e insussistente.
- La qualificazione pubblicistica di organismi autonomi (es. comitati, associazioni) va valutata con attenzione: la mera iscrizione o l'erogazione di fondi non basta automaticamente a configurare la natura di pubblico servizio; ciò incide sulla configurazione del reato e sulle misure applicabili.
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