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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21069/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sanzione disciplinare (censura) irrogatagli dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Ancona per violazione dell'art. 36, comma 1 del Codice Deontologico Forense: gli si contesta di avere svolto attività difensionale avanti al Consiglio di Stato pur non essendo abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, avendo fra l'altro attestato autenticità di sottoscrizioni e sottoscritto ricorsi e memorie in diversi procedimenti (anni 2011-2012). In Cassazione ha prospettato due motivi: (1) vizio procedurale nell'incardinazione del procedimento e conflitto di interessi del Presidente del COA di Ancona, con conseguente nullità degli atti; (2) erronea applicazione dell'art. 36 CDF e violazione del principio di proporzionalità, poiché la sua attività si sarebbe limitata ad affiancare avvocati abilitati senza arrecare offesa concreta (assenza di offensività e strepitum fori).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che eventuali vizi iniziali nella fase istruttoria presso il COA abbiano leso il diritto di difesa o comportato nullità, stante lo svolgimento ex novo del procedimento davanti al Consiglio Distrettuale con tutti gli adempimenti di rito. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità della rivisitazione del merito: il criterio di proporzionalità, pur rilevante per la quantificazione della sanzione, non cancella l'elemento oggettivo dell'illecito quando la condotta è espressamente vietata; non è stata accolta la tesi della totale inesistenza di offensività. Perciò il ricorso è stato respinto; non si sono liquidate spese in favore dell'intimato (assente difesa) e la Corte ha disposto l'applicazione dell'art.13, comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002 (ulteriore versamento a carico del ricorrente).

Norme richiamate

  • Codice Deontologico Forense, art. 36, comma 1 (già art. 21 del VCDF)

    La Corte ha ritenuto che l'espletamento di attività difensive avanti a giurisdizioni per le quali non si è abilitati costituisce elemento oggettivo dell'illecito disciplinare, rilevante indipendentemente dall'effettiva offensività concreta della condotta.

  • Legge 247/2012, art. 29, n. 1, lett. f)

    Richiamata nella contestazione sulla corretta incardinazione del procedimento disciplinare; la Corte ha ritenuto irrilevanti eventuali criticità iniziali ove non dimostrino una lesione del diritto di difesa e quando il procedimento successivo si è svolto regolarmente.

  • R.D.L. n. 1578/1933, art. 42 u.c. (previgente ordinamento)

    Richiamato a confronto con la normativa vigente nella censura sull'assetto procedurale; la Corte non ha ritenuto che il richiamo al previgente art. 42 comportasse nullità dei successivi atti disciplinari.

  • Regolamento CNF n. 2/2014

    Il CNF aveva considerato non censurabili alcune attività iniziali del Presidente del COA alla luce del regolamento; la Corte ha condiviso la valutazione che l'azione disciplinare può avere origine anche da semplici informazioni e che le attività iniziali non avrebbero di per sé inficato il procedimento successivo svolto regolarmente.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater

    La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione della disposizione, disponendo l'ulteriore versamento a carico del ricorrente.

  • Riferimenti giurisprudenziali/CEDU sul principio di proporzionalità (richiamati in motivazione)

    La Corte riconosce il valore costituzionale del principio di proporzionalità nella valutazione sanzionatoria, ma sottolinea che tale principio non è idoneo di per sé a escludere la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito disciplinare quando la condotta è espressamente vietata.

Massime di principio

  • Vizi procedurali iniziali (ad es. gestione 'personale' da parte del Presidente del COA) non comportano automaticamente nullità se il procedimento successivo davanti all'organo competente si svolge con tutti gli adempimenti e senza pregiudizio concreto del diritto di difesa.
  • Per contestare efficacemente un vizio procedurale occorre dimostrare una concreta lesione del diritto di difesa; mere irregolarità formali non sono sufficienti.
  • L'esercizio di attività difensive davanti a giurisdizioni per le quali non si è abilitati è considerato illecito disciplinare oggettivo: la rilevanza della condotta non dipende esclusivamente dall'effettivo pregiudizio causato alle parti.
  • Il principio di proporzionalità incide soprattutto sulla misura della sanzione; non può essere utilizzato da solo per negare la configurabilità dell'illecito quando la norma deontologica vieta espressamente la condotta.
  • Se si agisce in Cassazione la censura deve essere di legittimità e non una mera riedizione del merito: tentativi di rimettere in discussione valutazioni di fatto o di merito rischiano di essere dichiarati inammissibili.
  • L'assenza di difesa da parte dell'intimato può determinare l'omissione della liquidazione delle spese a suo favore, mentre restano possibili oneri supplementari a carico del ricorrente secondo le disposizioni processuali (es. D.P.R. 115/2002).

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