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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20787/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il fondo statunitense chiedeva il rimborso di parte delle ritenute alla fonte (applicate al 15% in virtù dell'art. 10 della Convenzione Italia-USA) sui dividendi percepiti da società italiane per gli anni 2007-2010, denunciando una discriminazione rispetto ai fondi residenti in Italia (che beneficiano di un regime con imposta sostitutiva al 12,5% o al 5%), in violazione dell'art. 63 T.F.U.E. (libera circolazione dei capitali). I giudici di merito avevano però respinto la domanda ritenendo prevalente la disciplina convenzionale e richiedendo al ricorrente la prova di un concreto vantaggio dei fondi domestici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla violazione dell'art. 63 T.F.U.E. (terzo e sesto motivo), affermando che la disposizione convenzionale (art. 10 Convenzione Italia-USA) deve essere interpretata in modo conforme al diritto dell'Unione e non impedisce l'applicazione di un'aliquota inferiore per evitare discriminazioni. La Cassazione ha censurato la CTR per avere considerato irrilevante il principio di libera circolazione e per avere posto un onere probatorio improprio sul ricorrente. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata per nuovo esame (con riferimento alla necessità di adeguata valutazione alla luce del diritto UE e, se del caso, di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea).

Norme richiamate

  • art. 63 T.F.U.E.

    1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. 2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi

    La Corte ha ritenuto che l'art. 63 si estenda anche ai rapporti con soggetti residenti in Paesi terzi e possa essere invocato per contestare regimi fiscali che creano disincentivi agli investimenti transfrontalieri; eventuali deroghe (art. 65 T.F.U.E.) vanno interpretate restrittivamente.

  • art. 10 Convenzione Italia - Stati Uniti d'America

    "non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo"

    La Corte ha interpretato la clausola pattizia secondo il canone di buona fede e in conformità al diritto UE, ritenendo possibile l'applicazione di un'aliquota inferiore (es. 12,5%) per evitare una violazione dell'art. 63 T.F.U.E.; la formula della Convenzione individua un tetto massimo non un obbligo di applicare sempre il massimo.

  • art. 9, commi 1-2, legge 23 marzo 1983, n. 77

    Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta. La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea […]

    Rappresenta il regime nazionale che garantiva ai fondi residenti in Italia un'imposizione sul risultato di gestione (12,5% o 5%); tale trattamento nazionale è il parametro di comparazione ai fini dell'accertamento della discriminazione secondo la giurisprudenza UE citata.

  • art. 27 d.P.R. 29/09/1973 n. 600 (richiamato)

    Norma nazionale di riferimento per la ritenuta sui dividendi pagati a non residenti; la sua applicazione è mitigata dall'art. 10 convenzionale e dall'esigenza di interpretare il diritto nazionale in conformità al diritto UE quando necessario.

  • Principio di interpretazione conforme al diritto dell'Unione (giurisprudenza Cassazione e Corte di Giustizia)

    La Corte ribadisce che le convenzioni internazionali successive all'entrata nell'UE devono essere interpretate conformemente al diritto UE e che, ove l'interpretazione conforme non sia possibile, il giudice nazionale deve trarre le conseguenze (anche di disapplicazione) per rispettare le libertà fondamentali.

Massime di principio

  • Una disposizione convenzionale che fissa un limite massimo di ritenuta (es. 15%) non impedisce, se necessario per conformarsi al diritto UE, l'applicazione di un'aliquota inferiore per evitare una discriminazione vietata dall'art. 63 T.F.U.E.
  • La comparazione ai fini di verificare una discriminazione ai sensi dell'art. 63 T.F.U.E. deve essere condotta con riferimento alla disciplina nazionale pertinente (cioè al trattamento fiscale riservato ai soggetti residenti nello Stato membro), non al sistema fiscale del Paese terzo del beneficiario.
  • L'art. 63 T.F.U.E. può essere invocato da soggetti residenti in Paesi terzi quando il regime fiscale nazionale di uno Stato membro è idoneo a dissuadere investimenti transfrontalieri; le eccezioni di cui all'art. 65 vanno interpretate restrittivamente.
  • Il giudice nazionale e l'amministrazione fiscale devono interpretare le norme nazionali e, se possibile, le disposizioni pattizie in modo conforme al diritto dell'Unione; se l'interpretazione conforme non è possibile, devono trarre le conseguenze previste dal diritto UE (anche disapplicazione).
  • Non è corretto scaricare sul ricorrente l'onere di dimostrare effetti discriminatori che richiedono esclusivamente la comparazione dell'assetto fiscale nazionale: il controllo del rispetto delle libertà fondamentali è un obbligo del giudice che va svolto ex officio nella sua sfera di competenza.

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