Cassazione Civile, Sentenza n. 20777/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Inchingolo impugnava servizi trasmessi da "Striscia la notizia" (realizzati da D. De Pasquale e F. De Nunzio) che lo ritraevano, nel settembre 2008, assente dal posto di lavoro e con studenti che svolgevano al suo posto visite e prescrizioni. Denunciava lesione dell'onore e della reputazione e violazione della libertà personale per la condotta dei giornalisti (ingresso nei locali dell'ospedale e inseguimento dell'automobile per intervista). Il ricorso in Cassazione mirava a censurare la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato il rigetto della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c. perché il ricorrente non ha depositato la copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata (obbligo previsto dall'art. 369, comma 2, n.2 c.p.c.) e la notifica del ricorso era avvenuta oltre il termine dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza d'appello (pubblicata l'08/01/2020), anche tenendo conto della sospensione per pandemia. Di merito le precedenti decisioni non sono state riesaminate per sopravvenuta improcedibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in Cassazione, liquidate in euro 31.000 oltre oneri, e soggetto all'ulteriore possibile contributo unificato ai sensi del d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
Il deposito della copia della sentenza impugnata unitamente alla relazione di notificazione è requisito di procedibilità del ricorso per cassazione; la sua assenza determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 385 c.p.c.
Regola la condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente nel giudizio di cassazione.
d.m. 10.3.2014 n. 55
Fissazione dei criteri di liquidazione delle spese di giudizio in Cassazione in relazione al valore del petitum e delle spese forfettarie.
d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Prevede l'eventuale integrazione del contributo unificato dovuto dal ricorrente in Cassazione in determinati casi processuali; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento.
Cass. sez. civ., pronuncia richiamata
Principio giurisprudenziale secondo cui non è sempre necessario depositare la copia notificata del provvedimento impugnato quando il ricorso sia notificato entro 60 giorni dalla pubblicazione; nel caso concreto la Corte afferma che tale principio non soccorre il ricorrente perché la notifica è avvenuta oltre il termine.
Massime di principio
- Prima di proporre ricorso per cassazione verificare e depositare sempre la copia della sentenza impugnata unitamente alla relazione di notificazione: la loro mancata produzione è causa di improcedibilità ex art. 369 c.p.c.
- Calcolare con attenzione i termini di impugnazione: il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza è rilevante e la sospensione per eventi straordinari (es. pandemia) può incidere ma non sempre salva notifiche tardive.
- In azioni contro programmi televisivi, se la verità dei fatti e il diritto di cronaca/satira risultano accertati in grado di merito, la responsabilità per diffamazione difficilmente regge; inoltre la holding societaria controllante può non essere ritenuta direttamente responsabile se non è proprietaria o gestore operativo del canale.
- Condotte dei giornalisti (ingresso in locali pubblici, inseguimento per intervista) non si traducono automaticamente in lesione della libertà personale: va valutata la concreta gravità e il superamento dei limiti della cronaca.
- Attenzione alla coerenza di argomenti in giudizio: dedurre come danno una sospensione dal servizio e al contempo affermare che il provvedimento amministrativo non attesti la verità dei fatti può essere valutato come contraddittorio e indebolire la domanda.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20726/2023 del 18/07/2023
- Sentenza civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20737/2023 del 18/07/2023
- Sentenza civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20739/2023 del 18/07/2023
- Sentenza civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20787/2023 del 18/07/2023
- Sentenza civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20881/2023 del 18/07/2023
- Sentenza civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20886/2023 del 18/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →