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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20881/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il contendere riguardava richieste di pagamento originate dal conguaglio di mutuo: Ellepielle aveva chiesto la restituzione della differenza tra la somma anticipata al rogito e la quota individuale risultante dal frazionamento del mutuo. Questioni principali: competenza territoriale per la domanda monitoria (se la somma era liquida/determinabile o meno), decorrenza della prescrizione rispetto a rate e interessi del mutuo (se applicabile la prescrizione quinquennale), e validità del pagamento effettuato a terzi (accertamento della legittimazione apparente del ricevente ai sensi dell'art. 1189 c.c.). Inoltre contestate questioni probatorie sull'effettivo pagamento e sull'interpretazione/validità di clausole contrattuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Fabio Madarese: ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto. In sintesi: 1) la somma richiesta dalla società era determinata o determinabile sulla base di parametri certi indicati nel titolo, quindi il foro del creditore (forum destinatae solutionis ex art. 1182, comma 3) era applicabile e la competenza territoriale dichiarata dai giudici di merito era corretta; 2) la prescrizione breve (quinquennale) non si applica alle obbligazioni di mutuo intese come unica obbligazione di pagamento rateale: la prescrizione del rimborso decorre dalla scadenza dell'ultima rata; 3) non è stata provata la legittimazione apparente del ricevente (Mattoccia/Paoletti) in modo univoco e concludente, né il comportamento della società che abbia determinato l'affidamento in capo al debitore; i giudici di merito hanno quindi correttamente escluso l'efficacia estintiva dei pagamenti lamentati; 4) il motivo relativo all'interpretazione/validità della clausola contrattuale è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità e chiarezza nella censura. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 20 cod. proc. civ.

    Richiamato in combinato disposto con art. 1182 c.c. per l'applicazione del forum destinatae solutionis: la competenza territoriale va determinata in base alla domanda quando si tratta di somme liquide o determinabili.

  • art. 10 cod. proc. civ.

    Regola generale sulla determinazione della competenza territoriale in base alla domanda; la Corte d'Appello l'ha richiamata nel valutare la natura liquida della pretesa monitoria.

  • art. 1182 cod. civ., 3° e 4° comma

    Il 3° comma (pagamento al domicilio del creditore per somme liquide) è stato ritenuto applicabile perché il credito era determinato o determinabile; il 4° comma (pagamento al domicilio del debitore per somme non determinate) non è applicabile nel caso in esame.

  • art. 1188 cod. civ.

    Individua i soggetti legittimati a ricevere l'adempimento: il pagamento fatto a persona non legittimata è inefficace salvo ratifica; principio richiamato per il tema dei pagamenti a terzi.

  • art. 1189 cod. civ.

    Prevede l'efficacia liberatoria del pagamento al creditore apparente se il solvens ha agito in buona fede e l'apparenza era giustificata da circostanze che hanno indotto l'affidamento; la Corte ha ricordato l'onere probatorio a carico del debitore per dimostrare buona fede e che l'apparenza è stata determinata dal creditore.

  • art. 2948 cod. civ.

    Norme sulla prescrizione: la Corte ha confermato che il contratto di mutuo con pagamento rateale costituisce un'obbligazione unica e che la prescrizione del rimborso decorre dalla scadenza dell'ultima rata; perciò la prescrizione quinquennale invocata non era applicabile come sostenuto dal ricorrente.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norme sull'impugnazione per cassazione (lett. n.2,3,4,5 richiamate dal ricorrente); la Corte ha valutato l'ammissibilità e il merito delle censure dedotte ai sensi di tali questioni.

  • art. 366 cod. proc. civ.

    Richiamato per i requisiti di chiarezza e specificità del ricorso per cassazione: la Corte ha richiamato l'obbligo di sinteticità e specificità e ha dichiarato inammissibile il motivo che non rispettava tali presupposti.

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Citato come regola sull'apprezzamento della prova e dei comportamenti successivi delle parti (valore probatorio di atti e comportamenti posteriore alla stipula) nella valutazione della domanda di conguaglio e delle argomentazioni sulla rinuncia tacita.

  • art. 633 cod. proc. civ.

    Richiamato nel quadro della censura sulla decisione di merito (motivazione e apprezzamento probatorio); la Corte ha ritenuto alcune deduzioni insufficientemente argomentate e per questo inammissibili.

Massime di principio

  • Per determinare la competenza territoriale in cause di pagamento occorre verificare se la somma è 'liquida' o 'determinabile' dal titolo: se sì, può applicarsi il forum destinatae solutionis (art. 1182 c.c.) a favore del creditore; la complessità del calcolo non impedisce l'applicazione se i criteri sono indicati nel titolo.
  • Nel mutuo con pagamento rateale l'obbligazione è generalmente unica: la prescrizione del diritto di rimborso decorre dalla scadenza dell'ultima rata; pertanto non sempre si applica la prescrizione quinquennale alle singole rate o agli interessi.
  • Il pagamento a un terzo libera il debitore solo se il terzo è legittimato o appare tale e il debitore ha agito in buona fede; il debitore deve poter provare sia la buona fede sia che l'apparenza è stata determinata dal comportamento del creditore (onere probatorio significativo).
  • In processi di opposizione a decreto ingiuntivo o monitori, è fondamentale produrre e conservare l'originale della documentazione e dichiarazioni rilevanti (verbali, assegni, procure): la copia incompleta o generica può essere considerata insufficiente dal giudice di merito.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione occorre rispettare i requisiti di specificità e chiarezza (art. 366 c.p.c.): le doglianze genericamente elencate e non sviluppate argomentativamente possono portare all'inammissibilità del motivo.
  • Se si pretende l'efficacia estintiva di pagamenti a soggetti che agivano per conto della società, conviene acquisire prove documentali esplicite della procura o autorizzazione, o una ratifica evidente da parte della società; in mancanza l'onere probatorio pesa sul solvens.

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