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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20737/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Dagar SRL ha impugnato l'atto di recupero IVA per l'anno 2008 (euro 195.286,72) conseguente al disconoscimento di una compensazione fondata su un credito IVA riportato dal 2007. Tale credito era ritenuto derivante da un presunto credito inesistente creato artatamente nel 2002 (circa euro 146.000.000 derivanti da acquisti fittizi). Con l'atto era stata anche revocata la definizione automatica cui la società aveva precedentemente aderito ex art. 9 legge n. 289/2002. In primo grado (CTP Napoli) e in appello (CTR Campania) il ricorso era stato respinto: la CTR ha ritenuto provata, sulla base di elementi indiziari valutati nel loro complesso, l'interposizione fittizia e l'utilizzo del credito inesistente per compensazioni negli anni successivi; ha inoltre ritenuto regolare la notifica dell'atto di recupero, non rilevante il condono riferito solo a imposte sul reddito, e non fondata la censura sulla duplicazione dell'accertamento/sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da Dagar SRL e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità. Motivazione principale: i vari motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili o infondati. In particolare: (i) la censura sui rilievi indiziari è inammissibile nella forma in cui rimette in discussione la valutazione di fatto del giudice di merito (non censurabile se correttamente motivata); (ii) la CTR ha dato una motivazione sufficiente a livello costituzionale, per cui il vizio di motivazione è infondato; (iii) non sussiste la "cristallizzazione" del credito IVA del 2002 che la ricorrente invocava: secondo la giurisprudenza di legittimità il credito IVA deve corrispondere a fatti generatori reali e l'Amministrazione può contestarne l'esistenza anche dopo il decorso dei termini di decadenza rispetto all'anno di formazione, soprattutto quando il credito è stato utilizzato in compensazione in anni successivi; (iv) il motivo relativo alla duplicazione delle sanzioni è stato dichiarato inammissibile per tardività. Liquidate le spese di giudizio e disposto il contributo previsto dal DPR n.115/2002 come modificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Riferito al riparto dell'onere della prova: la decisione valorizza la regolare valutazione degli elementi probatori e indiziari da parte del giudice di merito

  • art. 2727 c.c.

    Rilevante in tema di prova testimoniale/documentale e della valutazione dei mezzi di prova nell'accertamento tributario

  • art. 360 comma 1 n. 3 e n.4 c.p.c.

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità: le ricostruzioni di fatto e le diverse inferenze indiziarie non sono sindacabili in cassazione salvo vizio di diritto o motivazione apparente

  • d.lgs. n. 546/1992 artt. 36 e 61

    Richiamati in relazione ai termini e alle modalità processuali nei giudizi tributari, compresa la tardività delle eccezioni in appello

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione e limiti nella decisione giudiziale

  • art. 11 comma 6 Cost.

    Viene evocato nel contesto del diritto al giusto processo e alla motivazione delle sentenze

  • artt. 21 e 54 d.P.R. n. 633/1972

    Norme sull'IVA e sulla detrazione/compensazione: la Corte richiama il principio per cui l'esistenza del credito IVA dipende dai fatti generatori e non dall'esposizione dichiarativa

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    Riferimento all'istituto della decadenza/termine di accertamento ma la Corte afferma che l'Amministrazione può comunque contestare crediti inesistenti anche oltre termini in ragione dell'utilizzo successivo

  • art. 6 dello statuto dei diritti del contribuente (commi 2 e 5)

    Citato per spiegare che l'inerzia dell'Amministrazione non equivale a riconoscimento implicito del credito IVA; l'azione o l'omissione amministrativa ha valore di rifiuto tacito e può essere impugnata

  • art. 9 legge n. 289/2002

    Norma sulla definizione automatica cui la società aveva aderito: la CTR ha ritenuto legittima la revoca della definizione in relazione alle vicende del credito IVA contestato

  • d.lgs. n. 471/1997 art. 13

    Richiamato con riferimento al trattamento sanzionatorio: la Corte ha esaminato la questione della duplicazione delle sanzioni e il relativo profilo processuale (tardività)

  • DPR n. 115/2002 art. 13 comma 1 quater (come modificato dalla L. n. 228/2012)

    Norma richiamata per disporre l'ulteriore contributo a carico del ricorrente principale, come previsto per i giudizi di cassazione

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria può contestare la sussistenza di un credito IVA anche se sono decorso i termini di accertamento relativi all'anno di formazione del credito, specialmente quando il credito è stato utilizzato in compensazione in esercizi successivi.
  • La sussistenza del credito IVA dipende dai fatti generatori reali: l'esposizione in dichiarazione non determina automaticamente il riconoscimento del credito.
  • Le valutazioni probatorie e le inferenze indiziarie compiute dal giudice di merito sono difficilmente rivedibili in Cassazione; in sede di legittimità si censurano i vizi giuridici o la motivazione formalmente carente, non una diversa valutazione dei fatti.
  • La valutazione degli elementi indiziari va fatta nel loro complesso; la censura che confuta gli indizi "uno per uno" senza rimettere in discussione il complesso logico-argomentativo del giudice di merito è destinata a fallire.
  • Questioni processuali o difese sostanziali non possono essere sollevate oltre i termini stabiliti: eccezioni proposte tardivamente possono essere dichiarate inammissibili.
  • La verifica della duplicazione di accertamenti o di sanzioni richiede attenzione alla finalità concreta degli atti: il recupero di imposte indebitamente compensate in anni successivi non è automaticamente duplicazione di pretesa già formata per l'anno di origine del credito.
  • La motivazione del giudice deve raggiungere il minimo costituzionale, ossia rendere percepibili le ragioni della decisione, altrimenti il vizio può essere rilevato in sede di legittimità.

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