Cassazione Civile, Sentenza n. 20739/2023 del 18/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IVA per il 2007 (n. TEB03T100059/13) con contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti e recupero di maggiori imposte per €23.381.822,00. La Dagar sosteneva di aver operato correttamente in regime di reverse charge per merci acquistate all'estero e depositate in deposito IVA, con integrazione e registrazione delle fatture e conseguente diritto alla detrazione; contestava altresì termini di notificazione e regime sanzionatorio più favorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della CTR che aveva accertato la fittizia creazione, già dal 2002, di un ingente credito IVA (circa €146.000.000), e la successiva interposizione della Dagar nelle forniture intra-gruppo tramite uso del deposito IVA e dell'autofatturazione in reverse charge. La Corte ha ritenuto che le operazioni contestate fossero soggettivamente inesistenti, con conseguente perdita del diritto alla detrazione dell'IVA e impossibilità di applicare il regime sanzionatorio più favorevole. Riscontrati numerosi indizi di frode (assenza di vendita a terzi, commistione di personale, ricarichi risibili, assenza di deposito fisico), la Cassazione ha dichiarato infondati o inammissibili i motivi di doglianza e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in €40.000,00 oltre spese prenotate a debito) e ad ulteriori contributi previsti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 19
Norma sul meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge). La Corte ha rilevato che l'adempimento formale al reverse charge non basta a garantire la detrazione se viene meno il presupposto sostanziale (operazione effettiva e soggettivamente riconducibile al cessionario).
D.P.R. n. 633/1972, art. 21
Riferimento alla disciplina integrativa della fatturazione e della detrazione; interpretata in combinato disposto con art.19 per escludere la detrazione quando manca la corrispondenza soggettiva dell'operazione.
D.P.R. n. 633/1972, art. 57
Norma sui termini di decadenza per notifiche; richiamata in relazione al raddoppio dei termini e alla validità della notifica dell'avviso di accertamento.
D.l. n. 331/1993, art. 50-bis (deposito fiscale)
Disciplina del deposito fiscale (neutralizzazione IVA all'importazione). La Corte ha ritenuto che l'uso del deposito possa integrare un elemento della frode quando è strumentale a trasferire e compensare IVA inesistente tra società del gruppo.
D.lgs. n. 471/1997, art. 6 comma 9-bis.3
Regime sanzionatorio più favorevole: la Corte ha stabilito che tale regime si applica solo quando le operazioni, pur con profili problematici, siano state effettuate in buona fede o siano astrattamente non imponibili/esenti; non si applica alle operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti con dolo.
D.lgs. n. 128/2015, art. 2
Riferimento alla disciplina sul raddoppio dei termini e alla comunicazione di notizia di reato; la Corte ha precisato che, ratione temporis, le modifiche non incidono sugli avvisi già notificati e che per il raddoppio è sufficiente l'obbligo di denuncia penale astrattamente configurabile.
D.P.R. n. 600/1973, art. 43
Norma collegata al raddoppio dei termini per gli accertamenti fiscali: il raddoppio presuppone l'obbligo di denuncia per reati previsti, non l'effettiva presentazione della denuncia.
Cod. Civ., artt. 2697 e 2727
Richiamati in tema di onere della prova e valore delle presunzioni; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia efficacemente contestato la valutazione indiziaria del giudice di merito, che rimane insindacabile in cassazione salvo vizi di diritto.
Giurisprudenza UE (Corte di Giustizia C-590/13 Idexx; C-95/07 Ecotrade; C-272/13 Equoland; C-281/20 C-Ferimet)
Richiami a principi UE: la detrazione è preclusa quando mancano i requisiti sostanziali (acquisto da soggetto passivo, soggetto debitore per IVA sugli acquisti, impiego dei beni per operazioni imponibili). La Corte ha utilizzato tali principi per confermare che i soli adempimenti formali non preservano il diritto alla detrazione in presenza di frode o di inesistenza soggettiva.
Cassazione (precedenti: es. Cass. n. 2862/2019; n. 16679/2016; n. 4250/2022; sez. un. n. 22727/2022; sez. un. n. 1785/2018)
Richiami a precedenti nazionali che stabiliscono che, in caso di operazioni inesistenti in reverse charge, il cessionario non può esercitare diritto di detrazione se mancano i presupposti soggettivi dell'operazione; e che il controllo di merito sulle presunzioni è ammissibile solo nei limiti del diritto.
Massime di principio
- Il rispetto formale delle regole del reverse charge (integrazione e registrazione della fattura) non garantisce il diritto alla detrazione se manca il presupposto sostanziale: l'operazione deve essere effettivamente realizzata e riconducibile soggettivamente al cessionario.
- In presenza di elementi indiziari concreti (assenza di vendite a terzi, commistione di personale, ricarichi irrisori, assenza di deposito fisico) il giudice può ritenere le operazioni soggettivamente inesistenti e negare la detrazione dell'IVA.
- Il regime sanzionatorio più favorevole non si applica quando è provato il dolo o la preordinazione alla frode: la buona fede è condizione per beneficiare di misure sanzionatorie attenuate.
- Il raddoppio dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento richiede l'astratta configurabilità di un reato e l'obbligo di denuncia, non l'effettiva presentazione della querela o il positivo esito del procedimento penale.
- In sede di cassazione è difficoltoso rimettere in discussione la valutazione complessiva delle prove e delle presunzioni operata dal giudice di merito salvo che vi siano vizi di diritto o evidenti incongruenze motivazionali.
- L'uso strumentale di istituti come il deposito IVA può essere qualificato come elemento della frode fiscale se serve a creare profili fittizi di credito e a permettere indebite compensazioni intra-gruppo.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi è essenziale produrre prove dirette e documentali che dimostrino la concreta detenzione dei beni, l'effettiva esecuzione delle cessioni a terzi o la corretta autonomia economica rispetto ad altre società del gruppo.
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