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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20726/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva il pagamento di interessi di mora per ritardati pagamenti relativi a lavori di manutenzione appaltati al Consorzio. Contestava sia il ritardo nei pagamenti sia il grave inadempimento del Consorzio dovuto al ritardo nella redazione/invio dei certificati necessari per ottenere l'approvazione ministeriale e lo sblocco dei pagamenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la censura sulla 'stasi' del procedimento di liquidazione non costituiva una domanda nuova ma una mera specificazione (emendatio libelli) ed era pertanto ammissibile. Ha cassato la sentenza della Corte d'Appello n. 827/2016 e ha rinviato la causa alla stessa Corte d'Appello in diversa composizione per nuovo esame. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso (relativo all'interpretazione delle clausole contrattuali e all'applicabilità del capitolato speciale rispetto a quello generale). In conseguenza, la sentenza d'appello è stata annullata solo in relazione al primo motivo; le spese del giudizio di legittimità saranno regolate in sede di rinvio e non è stato richiesto un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato in tema di inadempimento contrattuale e responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni; riferito alla pretesa di pagamento degli interessi per ritardo.

  • art. 2697 c.c.

    Principio sulla prova: la ricorrente invocava regole sulla distribuzione dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la mera allegazione dell'adempimento tardivo senza dover specificare ulteriormente la causa del ritardo.

  • art. 183 c.p.c.

    Norma processuale richiamata nel ricorso; collocata nel quadro delle censure procedurali sollevate.

  • art. 345 c.p.c.

    Norma richiamata dalla Corte d'appello per dichiarare inammissibile la censura come nuova in sede di appello; la Cassazione ha ritenuto invece che si trattasse di emendatio libelli e non di mutatio libelli.

  • art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5)

    Queste norme disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali e omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha usato i parametri di questi articoli per valutare l'ammissibilità e il merito delle censure.

  • art. 11 del capitolato speciale d'appalto

    "l’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato"

    La clausola stabilisce la prevalenza delle disposizioni del capitolato speciale sulle previsioni del capitolato generale se incompatibili; la Corte d'appello l'ha interpretata come base per applicare l'art. 7 del capitolato speciale anziché gli artt. 35-36 del capitolato generale.

  • art. 7 del capitolato speciale d'appalto

    Secondo la Corte d'appello (confermata nella valutazione di legittimità), i termini di pagamento previsti dal capitolato speciale decorrono dall'approvazione ministeriale degli stati di avanzamento e non dalla semplice emissione del saldo, incidendo quindi sul sorgere della mora debendi.

  • art. 5 del capitolato speciale d'appalto

    Secondo la ricorrente, prevede un termine massimo di tre mesi per il rilascio del certificato di regolare esecuzione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la mancata considerazione di tale disposizione non rendesse invalida l'interpretazione data dalla corte distrettuale.

  • artt. 35 e 36 del capitolato generale d'appalto

    Contengono discipline diverse sui termini di pagamento; la Corte d'appello li ha ritenuti incompatibili con l'art. 7 del capitolato speciale e quindi non applicabili nella specie.

  • d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063

    Capitolato generale per gli appalti dello Stato: la giurisprudenza richiamata chiarisce che ha carattere normativo vincolante per i contratti stipulati dallo Stato, ma non necessariamente per enti pubblici diversi, che possono disciplinarsi con capitolato speciale.

  • art. 4 legge 10 dicembre 1981 n. 741

    Richiamata in relazione al tema della mora debendi: la giurisprudenza ammette che parti possano pattuire termini diversi in deroga alla disciplina che presupporrebbe la mora.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto che, per il parziale buon esito del ricorso, non era dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1370 c.c.

    Norme sull'interpretazione del contratto: la Corte di Cassazione ha richiamato i canoni ermeneutici (intenzione comune delle parti, canone letterale, criterio dell'uomo medio, ecc.) e ha ritenuto plausibile l'interpretazione data dal giudice di merito, escludendo vizio ermeneutico rilevante.

Massime di principio

  • La specificazione, nel corso del giudizio, di circostanze a sostegno della stessa pretesa non costituisce necessariamente una domanda nuova (mutatio libelli) ma può costituire una emendatio libelli ammessa anche in appello; dunque non sempre la precisazione tardiva è inammissibile.
  • Nei contratti di lavori pubblici stipulati da enti diversi dallo Stato, il capitolato speciale può prevalere sulle disposizioni del capitolato generale quando le parti lo hanno espressamente previsto e vi sia incompatibilità tra le norme.
  • L'interpretazione delle clausole contrattuali è attività di merito riservata ai giudici di merito; la Cassazione può censurare l'ermeneutica solo per violazione delle regole di interpretazione o per omesso esame di fatto decisivo, non per semplice preferenza interpretativa.
  • Se le parti hanno pattuito termini di pagamento che posticipano l'insorgere della mora (es. decorrenza dal nulla o dall'approvazione ministeriale), la pretesa degli interessi per ritardo va valutata rispetto a tali termini convenuti e non automaticamente secondo il capitolato generale.
  • In fase di allegazione è sufficiente indicare i fatti costitutivi dell'azione; non sempre è necessario anticipare in dettaglio tutte le specifiche cause del ritardo se esse rientrano nella stessa fattispecie dedotta.

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