Cassazione Penale, Ordinanza n. 18537/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna dell'imputato per uso di patente falsa, ritenuto integrato il reato di cui agli artt. 477-482 c.p. Avverso tale decisione l'imputato ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per asserita mancanza dell'elemento soggettivo, sostenendo di non essere consapevole, in quanto cittadino straniero, delle procedure italiane per ottenere una patente valida e quindi di non sapere che il documento esibito fosse falso; 2) omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, assumendo che il diniego fosse stato motivato in modo inadeguato e solo con riferimento all'assenza di elementi positivi, senza una reale valutazione della situazione concreta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse meramente reiterativo di una doglianza già esaminata e disattesa in appello con motivazione congrua, poiché la patente appariva rilasciata dalle autorità ungheresi e ciò escludeva la plausibilità dell'assunto difensivo sulla ignoranza delle modalità di rilascio di una patente italiana. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché aspecifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che aveva negato attenuanti generiche e non menzione valorizzando l'intensità del dolo e la gravità della condotta, consistente nell'esibizione spavalda di una patente falsa agli agenti e nella circolazione sostanzialmente senza patente. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
integrano il reato contestato relativo all'uso di atto falso/uso di patente falsa; la sentenza impugnata ha confermato la condanna per tale fattispecie.
richiamato implicitamente quale base normativa delle circostanze attenuanti generiche, la cui concessione è stata negata con motivazione ritenuta congrua.
richiamato implicitamente quale base normativa del beneficio della non menzione, negato con motivazione ritenuta logica e non censurabile.
ha fondato la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di insussistenza dell'elemento soggettivo non può essere accolta quando la motivazione di merito evidenzi elementi fattuali coerenti con la consapevolezza dell'uso di un documento falso, tali da rendere non plausibile la tesi difensiva.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice valorizzi la gravità della condotta, l'intensità del dolo e l'offesa arrecata, specie se la condotta espone a pericolo interessi ulteriori rispetto al bene giuridico direttamente tutelato.
- In sede di legittimità, le censure che non si confrontano specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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