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Ordinanza

Ordinanza n. 4059/2026 - Roma, Sezione 2

Correzione d’ufficio dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza collegiale n. 857/2026 - resa nel giudizio iscritto al n. 15008/2025 e pubblicata il 15/01/2026, pronunciata a seguito della camera di consiglio del 14/01/2026 da questo TAR Lazio - Sez. II;

Giustizia amministrativa202515008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale per 250 funzionari tecnici, nella parte relativa ai 15 posti della Direzione regionale della Sicilia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il provvedimento riguarda la correzione d’ufficio di un errore materiale contenuto nell’ordinanza cautelare n. 857/2026, pronunciata nel giudizio promosso da un candidato escluso da una procedura concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 funzionari tecnici, di cui 15 destinati alla Direzione regionale della Sicilia. Nel giudizio originario il ricorrente aveva impugnato l’esclusione e la graduatoria finale, chiedendo di essere incluso tra i vincitori. L’ordinanza precedente aveva disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami e fissato l’udienza pubblica di merito, ma aveva erroneamente affermato che il ricorrente avesse rinunciato all’istanza cautelare. Dagli atti risultava invece che il ricorrente non aveva partecipato alla camera di consiglio e che il difensore aveva depositato un’istanza di passaggio in decisione. La presente ordinanza è quindi limitata alla rettifica dell’erronea rappresentazione di tale circostanza processuale, senza riesaminare il merito della controversia concorsuale né modificare il contenuto sostanziale della precedente decisione.

La decisione

Il TAR dispone d’ufficio la correzione dell’ordinanza n. 857/2026, eliminando dalla motivazione l’inciso relativo alla presunta rinuncia all’istanza cautelare e, dal dispositivo, l’inciso con cui si prendeva atto di tale rinuncia. Il Collegio afferma che la correzione dell’errore materiale può essere attivata d’ufficio e in ogni tempo, quando vi sia una palese divergenza tra il contenuto effettivamente risultante dagli atti e la sua materiale esteriorizzazione nel provvedimento. Il rimedio non può incidere sul contenuto concettuale della decisione, ma può eliminare un mero errore redazionale. Sono confermate le ulteriori statuizioni dell’ordinanza precedente, compresa l’integrazione del contraddittorio e la fissazione dell’udienza di merito. La Segreteria è incaricata di procedere alle annotazioni e alle comunicazioni previste.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la correzione dell’errore materiale dei provvedimenti del giudice amministrativo.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Prevede gli adempimenti di segreteria conseguenti alla correzione, comprese le annotazioni e le comunicazioni alle parti.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato nell’ordinanza precedente quale fondamento della notificazione per pubblici proclami disposta per l’integrazione del contraddittorio.

  • art. 391-bis, comma 1, c.p.c.

    Richiamato quale disposizione applicabile anche nel processo amministrativo per affermare che la correzione dell’errore materiale può essere richiesta o attivata anche successivamente e senza limiti temporali indicati nella decisione.

Massime di principio

  • La correzione dell’errore materiale di un provvedimento giurisdizionale amministrativo può essere disposta d’ufficio, anche senza istanza di parte e in ogni tempo, quando dagli atti emerga una palese divergenza tra il contenuto effettivamente voluto e la sua rappresentazione materiale nel testo della decisione.
  • Il rimedio della correzione dell’errore materiale è limitato agli errori di redazione o di esteriorizzazione del pensiero e non può essere utilizzato per modificare il contenuto concettuale, motivazionale o dispositivo della decisione.
  • È correggibile l’affermazione erronea, contenuta in un’ordinanza, circa la rinuncia a un’istanza cautelare quando il verbale e gli atti processuali dimostrino che tale rinuncia non è mai stata dichiarata.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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