Cassazione Penale, Ordinanza n. 31390/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era manifestamente infondato e riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per ricettazione, limitatamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 648, comma quarto, c.p. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel negare la particolare tenuità del fatto. La Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e anche reiterativo di censure già proposte in appello, osservando che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato il non esiguo valore dell'autovettura ricettata, elemento che esclude la tenuità del fatto secondo la giurisprudenza consolidata.
Norme richiamate
Per la ricettazione, la particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta solo se il valore del bene ricettato è esiguo; se il valore non è esiguo, la tenuità deve essere esclusa. In presenza di valore lieve, rilevano anche gli ulteriori parametri dell'art. 133 c.p.
I criteri di commisurazione della pena e di valutazione della gravità del fatto concorrono, in via ulteriore, alla verifica della particolare tenuità solo dopo che sia accertata la lieve consistenza economica del bene.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di ricettazione, il valore del bene costituisce un parametro decisivo per la speciale attenuante della particolare tenuità del fatto: se il valore non è esiguo, l'attenuante è preclusa.
- La valutazione della particolare tenuità non si esaurisce nel solo dato economico del bene, ma, quando il valore sia lieve, richiede un apprezzamento complessivo anche dei profili oggettivi e soggettivi indicati dall'art. 133 c.p.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già formulate in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31312/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31313/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31314/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31328/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31329/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31330/2025 del 19/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →