Cassazione Penale, Sentenza n. 19886/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza di conferma della condanna per furto di energia elettrica aggravato. Tre motivi: (1) nullità per mancata traduzione/partecipazione dell'imputato detenuto all'udienza in camera di consiglio nonostante richiesta presentata dall'imputato in carcere, con violazione dell'art. 23-bis D.L. 28/10/2020 n.137 conv. con mod.; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova, contraddittorietà e violazione degli artt. 192 e valutazione della prova, per aver ritenuto la responsabilità nonostante allegazioni difensive sulla non occupazione stabile dell'immobile; (3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, comma 1, n.4 c.p. (danno di particolare tenuità) per il lungo periodo di fruizione dell'energia senza valutare la "modestia patrimoniale" dell'indebita fruizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto carente la specificità e infondata la doglianza: secondo la disciplina emergenziale (art. 23-bis d.l. 137/2020 conv. con mod.) la richiesta di partecipazione deve essere inoltrata per iscritto e per il tramite del difensore entro il termine perentorio previsto; l'istanza dell'internato indirizzata al direttore del carcere produce effetti solo dal momento della ricezione in cancelleria e il ricorrente non ha dimostrato che lo status detentionis fosse conosciuto dal giudice. Il secondo motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha dato motivazione non manifestamente illogica circa la riconducibilità del fatto all'imputato, senza inversione dell'onere della prova. Il terzo motivo difetta di specificità e risulta infondato: la Corte ha motivato anche sul valore economico non contabilizzato (euro 573,29) e la giurisprudenza esclude la tenuità quando il pregiudizio non sia "lievissimo"; pertanto non era applicabile l'attenuante. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle ammende una somma determinata in euro 3.000.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23-bis)
La disposizione emergenziale consente la trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti salvo richiesta scritta di discussione orale o manifestazione di volontà di comparire; tale richiesta deve essere formulata per iscritto e tramite il difensore entro il termine perentorio (15 giorni) e può comportare decadenza se non rispettata
art. 123; art. 178, comma 1, lett. c); art. 192; art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e); art. 173, comma 1 disp. att.; art. 616
Art. 123: le istanze dell'internato hanno efficacia solo dalla ricezione in cancelleria; art. 178: nullità rilevabili per vizi processuali; art. 192: criteri di valutazione della prova richiedono motivazione specifica; art. 606: motivi di cassazione richiedono specificità; art. 173 disp. att.: limiti di rimedio per cassazione; art. 616: possibilità di condanna alle spese e misura delle ammende in caso di ricorso inammissibile
La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, valutato non solo sul valore materiale ma anche sugli effetti subiti dalla persona offesa; la ricorrenza non può essere ritenuta se il danno non è di valore pressoché irrilevante
disposizioni emergenziali (art. 24 decreto citato)
art. 24 del medesimo decreto
Prevede modalità telematiche di trasmissione delle richieste previste dall'art. 23-bis; richiede che la richiesta sia presentata nei modi e termini indicati
Costituzione e Convenzione EDU
art. 111 Cost.; art. 6 CEDU (comma 3)
Richiamate per verificare la compatibilità delle misure emergenziali con il diritto al giusto processo e alla difesa; la Corte ritiene compatibile la previsione che la richiesta sia veicolata tramite difensore
Massime di principio
- In casi di processi d'appello trattati ai sensi dell'art. 23-bis (discipline emergenziali), la richiesta di partecipazione dell'imputato deve essere presentata per iscritto e tramite il difensore entro il termine perentorio stabilito; una richiesta personale dell'internato ha efficacia solo se e quando perviene formalmente in cancelleria
- Se l'imputato è detenuto per altra causa, è indispensabile che lo status detentionis sia noto al giudice (comunicato o desumibile dagli atti) al fine di valutare l'opportunità di traduzione o della trattazione in presenza; il mancato apporto di elementi che provino tale conoscenza può far decadere la doglianza
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o di mero merito sulla valutazione delle prove sono spesso dichiarate inammissibili o infondate
- La valutazione della prova da parte della Corte territoriale è sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione o manifesta illogicità; argomentazioni difensive isolate che non dimostrino l'errore logico della motivazione difficilmente prevalgono
- La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio economico 'lievissimo' e la valutazione considera anche gli effetti sul danneggiato, non la sola capacità patrimoniale del soggetto offeso; importi non trascurabili (anche qualche centinaio di euro) possono escluderne l'applicazione
- Per evitare inammissibilità, il ricorrente deve allegare documenti e fatti precisi (es. prova dell'invio e della ricezione in cancelleria di istanze dagli internati, indicazione puntuale dei punti di vizio nella motivazione) e non limitarsi a contestazioni generiche
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