Sentenza del 22/03/2017 n. 7289 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. Lombardia che aveva ritenuto legittima, per l'anno 2004, la rettifica del reddito imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA fondata sugli studi di settore. La ricorrente sosteneva che lo scostamento dagli standard fosse dovuto alla crisi del settore, alla concorrenza dei Paesi orientali, all'aumento dei costi di produzione e alla riduzione delle ore lavorate conseguente alla cassa integrazione. Contestava inoltre la sufficienza del solo scostamento dagli studi di settore e denunciava vizi di motivazione nella valutazione degli elementi addotti a propria difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione impugnata. Ha stabilito che gli studi di settore non operano automaticamente, ma che, a seguito del necessario contraddittorio con il contribuente, possono costituire presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Nel caso concreto il contraddittorio si era svolto regolarmente e la C.T.R. aveva esaminato gli elementi difensivi della società, tra cui la crisi del settore, gli elevati costi e il mancato utilizzo dei macchinari, riducendo già i ricavi presunti. Le ulteriori doglianze miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 8.200 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
Disciplina gli studi di settore, utilizzati come strumenti di determinazione standardizzata dei ricavi e dei compensi.
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
Consente l'accertamento fondato sulle risultanze degli studi di settore, purché queste siano valutate nel contesto concreto e all'esito del contraddittorio con il contribuente.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
Il ricorso per cassazione può denunciare la violazione o falsa applicazione di legge e, nei limiti applicabili ratione temporis, l'omesso, insufficiente o contraddittorio esame di un fatto controverso e decisivo. Non consente però una nuova valutazione dei fatti e delle prove già esaminate dal giudice di merito.
Disciplina il deposito della memoria illustrativa nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Lo scostamento dagli studi di settore, considerato isolatamente, non è automaticamente sufficiente a fondare l'accertamento: è necessario il contraddittorio preventivo con il contribuente.
- Nel contraddittorio il contribuente deve fornire elementi concreti, documentati e specificamente riferibili alla propria impresa per dimostrare perché gli standard non siano attendibili nel caso concreto.
- La crisi del settore, l'aumento dei costi o la riduzione dell'attività possono giustificare una riduzione dei ricavi presunti, ma non escludono automaticamente l'accertamento, soprattutto se la situazione di non congruità si protrae per più anni.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi spetta principalmente al giudice di merito; in cassazione non è normalmente possibile sostituire tale valutazione con una diversa lettura delle prove.
- Per contestare efficacemente una sentenza in cassazione occorre individuare un effettivo errore giuridico o l'omesso esame di un fatto decisivo, non limitarsi a contrapporre la propria ricostruzione dei fatti a quella accolta dai giudici di merito.
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