Cassazione Penale, Ordinanza n. 21713/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Imperia. Il solo motivo dedotto lamentava vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché consisteva nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, senza una effettiva critica argomentata alla motivazione impugnata.
Norme richiamate
La causa di giustificazione dello stato di necessità è richiamata come oggetto della doglianza difensiva; la Corte non ne esamina il merito perché reputa inammissibile il motivo di ricorso.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza sviluppo critico autonomo, le stesse censure già prospettate in appello e già disattese dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve assolvere una funzione di critica argomentata della sentenza impugnata; non è sufficiente la mera reiterazione delle doglianze precedenti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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