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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07818/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un creditore, titolare di una ditta individuale, aveva chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento per un credito di euro 198.687,09. La domanda era stata presentata oltre il termine annuale decorrente dall’esecutività dello stato passivo. Il giudice delegato l’aveva ritenuta inammissibile perché tardiva e perché il ritardo era imputabile al creditore, risultato irreperibile presso la sede indicata. Il tribunale, decidendo sull’opposizione, aveva confermato il rigetto: aveva ritenuto che il curatore avesse diligentemente inviato l’avviso ex art. 92 l. fall. presso la sede risultante dalla visura camerale, con esito negativo per irreperibilità del destinatario; inoltre aveva osservato che, anche a voler ritenere scusabile il ritardo, la domanda sarebbe stata comunque priva di prova sul merito, poiché il creditore aveva ottenuto il decreto ingiuntivo contro la società solo dopo la dichiarazione di fallimento. In cassazione il creditore ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 92 e 101 l. fall. e di norme processuali, sostenendo che la comunicazione del curatore non si era perfezionata e che il giudice di merito aveva omesso di considerare fatti decisivi, nonché la rilevanza del decreto ingiuntivo ai fini della prova del credito e della mancata conoscenza del fallimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nelle domande tardive di insinuazione al passivo, la prova della non imputabilità del ritardo incombe sul creditore; nel caso concreto il tribunale aveva accertato in fatto che il curatore aveva inviato l’avviso previsto dall’art. 92 l. fall. all’indirizzo della sede dell’impresa risultante dalla visura camerale e che la mancata consegna dipendeva dall’irreperibilità del creditore. Tale accertamento escludeva sia l’inadempimento del curatore all’onere di comunicazione sia la prova, da parte dell’istante, della causa non imputabile del ritardo. La Corte ha inoltre precisato che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di contestare la diversa valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito, ma solo l’omesso esame di un fatto decisivo. Spese non liquidate per mancata costituzione della procedura intimata; disposto l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 92 l. fall.

    onere di comunicazione del curatore

    il curatore adempie diligentemente inviando l’avviso al recapito della sede dell’impresa risultante dagli atti; se il destinatario è irreperibile, non può dirsi violato l’onere di comunicazione

  • art. 101 l. fall.

    domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile

    la prova della non imputabilità del ritardo grava sul creditore che presenta domanda tardiva di insinuazione al passivo

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato solo nel ricorso insieme ad altre norme processuali, senza una autonoma regula decidendi sul punto

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo e non consente di censurare la diversa valutazione delle prove o delle risultanze processuali

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione del giudizio e per la trattazione camerale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la Corte esclude l’applicazione della sanzione perché la decisione finale difforme dalla proposta esclude il relativo presupposto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    viene dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto sul contributo unificato

Massime di principio

  • Nelle domande tardive di ammissione al passivo fallimentare, il creditore deve provare che il ritardo è dipeso da una causa a lui non imputabile; in difetto, la domanda è inammissibile.
  • L’avviso del curatore ex art. 92 l. fall. è idoneo quando sia inviato all’indirizzo della sede dell’impresa risultante dagli atti; l’irreperibilità del destinatario in quel luogo non trasforma, di per sé, la comunicazione in omissione imputabile al curatore.
  • L’accertamento sulla diligenza del curatore e sulla non imputabilità del ritardo è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e, se congruamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
  • Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o per opporre una diversa lettura dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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