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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02015/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di esecuzione, la Corte d'appello di Bologna, in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, aveva respinto l'istanza della condannata diretta a ottenere la sostituzione della pena detentiva inflitta con il lavoro di pubblica utilità. La ricorrente ha dedotto un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 545-bis c.p.p. e 20-bis c.p. e il vizio di motivazione: secondo la sua prospettazione, il provvedimento impugnato avrebbe riproposto argomentazioni già censurate dalla Cassazione; solo dopo la revoca della sospensione condizionale della pena si sarebbe perfezionata la condizione per chiedere la pena sostitutiva; la richiesta sarebbe personale e dunque avrebbe imposto la presenza dell'imputata oppure una procura speciale al difensore; non vi sarebbe, inoltre, un termine processuale esplicito per formulare l'istanza, sicché una lettura restrittiva della disciplina sarebbe contraria alla ratio della riforma Cartabia. La ricorrente ha anche depositato memoria insistendo per l'accoglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse in aperto contrasto con la lettera della norma e con la giurisprudenza di legittimità consolidata: in materia di pene sostitutive, il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi solo se l'imputato formula una richiesta in tal senso, richiesta che non deve necessariamente essere contenuta nell'atto di appello o nei motivi nuovi, ma deve comunque intervenire non oltre l'udienza di discussione; inoltre, l'art. 545-bis c.p.p. presuppone che l'imputato, personalmente o tramite procuratore speciale, sia in grado di prestare consenso al momento della lettura del dispositivo, senza possibilità di rinvio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 545-bis c.p.p.

    disciplina la sostituzione della pena detentiva breve e richiede che l'imputato possa esprimere il consenso al momento della lettura del dispositivo, senza rinvio della decisione.

  • art. 20-bis c.p.

    prevede le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la cui applicabilità in appello è subordinata a una richiesta dell'imputato.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    norma transitoria della riforma Cartabia applicabile alla disciplina delle pene sostitutive.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    i motivi nuovi non sono l'unico veicolo per la richiesta, ma la domanda deve comunque essere formulata entro l'udienza di discussione d'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    richiamato per il principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio che sorregge la disciplina delle pene sostitutive.

Massime di principio

  • In materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità solo se l'imputato formula una richiesta espressa, che deve comunque intervenire entro l'udienza di discussione d'appello.
  • La richiesta di applicazione delle pene sostitutive non deve necessariamente essere inserita nell'atto di appello o nei motivi nuovi, ma non può essere proposta oltre la fase di discussione in appello.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 545-bis c.p.p., l'imputato deve poter prestare consenso personalmente o tramite procuratore speciale al momento della lettura del dispositivo; non è ammissibile una richiesta di rinvio per completare tale adempimento.
  • La violazione di tali presupposti processuali rende inammissibile il ricorso avverso il diniego della pena sostitutiva.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternativePena e commisurazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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