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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26170/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per tre gruppi di censure: 1) nullità del decreto di citazione per omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, deducendo che in udienza preliminare era stata pronunciata la contumacia e quindi non si sarebbe dovuta applicare la normativa sull'assenza introdotta dal decreto legge 67/2014; 2) vizio di motivazione/violazione di legge perché la falsa attestazione dell'identità sarebbe stata un fatto posteriore all'esibizione del documento (quindi non punibile), essendo il ricorrente ritenuto aver semplicemente confermato le generalità riportate sul documento; 3) contestazione dell'applicazione della recidiva (mancanza di precedente declaratoria di recidiva), mancata concessione delle attenuanti generiche e doglianza sulla prescrizione, con l'affermazione che la recidiva reiterata non può essere computata doppia volta ai fini del calcolo dei termini di prescrizione secondo gli artt.157 e 161 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di specificità e, in ogni caso, ha confermato che l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore e che la declaratoria di assenza del 3 novembre 2014 era corretta e applicabile secondo la disciplina transitoria della legge 67/2014; l'erronea qualificazione formale "assenza" vs "contumacia" non determina nullità. Sul secondo motivo ha ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui l'esibizione del documento all'autorità equivale a una dichiarazione delle proprie generalità (art. 495 c.p.) e ha confermato anche in fatto che l'imputato avrebbe dichiarato false generalità e poi esibito il passaporto relativo alle generalità false, la cui falsità è stata accertata con rilievi dattiloscopici. Sul terzo motivo ha affermato che per il riconoscimento della recidiva reiterata non è necessaria una precedente sentenza che formalmente dichiari la recidiva: è sufficiente che al momento del fatto l'imputato fosse gravato da condanne definitive che fanno emergere la maggiore pericolosità sociale; infine ha rigettato l'eccezione di prescrizione fondata sul divieto di doppio computo della recidiva, aderendo all'orientamento prevalente secondo cui la recidiva reiterata può incidere sia sul termine prescrizionale base (art.157) sia, in presenza di atti interruttivi, su quello massimo (art.161) senza violare il ne bis in idem sostanziale. Conclusione: ricorso rigettato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    La presentazione del passaporto o di un documento d'identificazione all'autorità equivale a declinare le proprie generalità e può integrare il reato di falsa attestazione sull'identità; la dichiarazione corrispondente al documento è punibile.

  • art. 157 c.p.

    Norma sul termine prescrizionale base: la recidiva reiterata può essere rilevata per determinare il termine prescrizionale base (orientamento prevalente della Corte).

  • art. 161 c.p.

    Norma sul termine massimo di prescrizione: la recidiva reiterata, in presenza di atti interruttivi, può incidere anche sul termine massimo di prescrizione senza violare il principio "ne bis in idem" sostanziale.

  • art. 15-bis legge 67/2014 (disposizione transitoria)

    Ha introdotto nuova disciplina sull'assenza/contumacia; la Corte ha ritenuto applicabile la normativa transitoria alla data della dichiarazione di assenza e ha escluso che la diversa qualificazione formale comporti la nullità del procedimento.

  • art. 548 c.p.p. (comma 3)

    Richiamato dalla difesa in relazione all'obbligo di notifiche in caso di contumacia; la Corte ha ritenuto inapplicabile o non decisiva la censura avendo rilevato l'elezione di domicilio e l'applicazione della disciplina transitoria.

  • art. 178 c.p.p. (comma 1, lett. c)

    Citato in relazione alle sanzioni per vizio procedurale; la Corte osserva che l'erronea declaratoria di assenza non prevede una sanzione nulla espressa e dunque non determina nullità automatica.

  • Art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU e sentenza Corte EDU Zolotukhin vs Russia

    Richiamati nel dibattito sulla compatibilità della disciplina della prescrizione con il divieto di doppia punizione; la Corte ha ritenuto che la giurisprudenza della Corte EDU sul Protocollo 7 non esclude l'applicazione normativa della recidiva al calcolo della prescrizione, e che l'istituto della prescrizione non rientra nella tutela offerta da quella pronuncia.

Massime di principio

  • L'esibizione di un documento di identificazione all'autorità è considerata equivalenti a una dichiarazione delle proprie generalità e può integrare il reato di cui all'art.495 c.p. anche se il documento riporta generalità di un'altra persona.
  • Le censure procedurali devono essere specifiche e documentate: la mancanza di specificità porta all'inammissibilità del motivo di ricorso.
  • La corretta qualificazione formale tra "contumacia" e "assenza" non determina automaticamente la nullità del procedimento se, alla luce della normativa transitoria applicabile e degli elementi processuali (es. elezione di domicilio), la posizione dell'imputato è stata comunque gestita conformemente alla legge.
  • Per il riconoscimento della recidiva reiterata non è necessaria una precedente sentenza che espressamente dichiari la recidiva; è sufficiente che al momento del fatto sussistano condanne definitive che evidenzino la maggiore pericolosità sociale del reo.
  • Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, la recidiva reiterata può influire sia sul calcolo del termine prescrizionale base sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo, senza violare il principio "ne bis in idem" sostanziale.
  • Le eccezioni relative alla prescrizione possono essere delicate e dipendono dall'orientamento giurisprudenziale prevalente: argomentazioni basate su decisioni isolate vanno valutate contro la prassi consolidata della Corte.

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