Cassazione Penale, Ordinanza n. 34924/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unica censura sulla misura della pena era priva di pertinenza, essendo stata già applicata la pena minima di un anno e operata la massima riduzione consentita per le attenuanti generiche. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. conseguono le relative statuizioni; il testo fornito non ne specifica ulteriormente il contenuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Campobasso del 2 ottobre 2025. L'unica doglianza riguardava la misura del trattamento punitivo inflitto per il reato di cui all'art. 391-ter c.p. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente eccentrica, poiché era stata applicata la pena minima prevista, pari a un anno di reclusione, ulteriormente ridotta per effetto delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione possibile. Il testo non specifica ulteriori fatti relativi alla condotta contestata.
Norme richiamate
considerato che al ricorrente è stata irrogata la pena minima ( un anno) prevista per il reato in contestazione ( 391 ter cp) sulla quale hanno poi agito le generiche nella massima estensione possibile
La Corte menziona la pena minima prevista per il reato contestato e considera la massima riduzione conseguente alle attenuanti generiche per valutare la doglianza sulla misura della pena.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- È inammissibile la doglianza sulla misura della pena che risulti manifestamente eccentrica rispetto alla decisione impugnata, quando sia stata irrogata la pena minima prevista per il reato e le attenuanti generiche siano state applicate nella massima estensione possibile.
- All'inammissibilità del ricorso per cassazione conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34891/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34906/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34914/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34915/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34916/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34917/2026 del 30/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →