Cassazione Penale, Ordinanza n. 18780/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso in resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione di un'autovettura di provenienza furtiva e possesso ingiustificato di oggetti atti ad aprire o forzare serrature, tutti fatti accertati il 4 marzo 2024. La difesa ha dedotto vizi di motivazione, lamentando travisamento della prova, omessa riqualificazione del fatto di ricettazione in tentato furto e insussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, cioè della consapevolezza della provenienza delittuosa del veicolo. La Corte ha ritenuto che tali censure riproponessero questioni già esaminate e disattese in appello, chiedendo in sostanza una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze difensive si risolvevano nella mera reiterazione di questioni già respinte dal giudice di appello con motivazione congrua, logica e non contraddittoria, e che non era consentita una nuova valutazione delle prove né era ravvisabile un travisamento specifico delle risultanze processuali. Ha quindi confermato la qualificazione del fatto come ricettazione ex art. 648 c.p., ritenendo corretta anche la valutazione dell'elemento soggettivo. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per il concorso di persone nel reato contestato
richiamato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale
norma ritenuta correttamente applicata per la ricettazione dell'autovettura di provenienza furtiva, anche quanto all'elemento soggettivo
richiamato nel capo di imputazione per il concorso di persone nella ricettazione
implicitamente richiamato nel dispositivo per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, conseguenza dell'inammissibilità
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
richiamata per il principio secondo cui la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito né procedere a un confronto con modelli argomentativi esterni
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si risolva nella mera riproposizione di censure già dedotte in appello e disattese con motivazione congrua, logica e non contraddittoria.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione delle risultanze probatorie a quella compiuta nei gradi di merito, né può procedere a una rivalutazione complessiva delle prove sotto forma di lettura alternativa dei fatti.
- Il travisamento della prova è deducibile solo quando emergano specifici errori percettivi o omissioni decisive e non quando la doglianza miri soltanto a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito.
- La qualificazione del fatto come ricettazione è corretta quando l'imputato sia stato trovato nella disponibilità di un bene di evidente provenienza delittuosa e le giustificazioni addotte siano state ritenute inattendibili e prive di riscontri.
- La riqualificazione del fatto in tentato furto non è imponibile in cassazione quando la ricostruzione fattuale accolta dai giudici di merito escluda, con motivazione logica, che l'imputato sia autore del tentativo di sottrazione del bene.
- L'insussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione non può essere affermata in sede di legittimità se i giudici di merito hanno congruamente desunto la consapevolezza della provenienza illecita del bene da dati fattuali non illogici e non travisati.
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