Cassazione Civile, Ordinanza n. 13290/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia nasce dal recesso di un socio accomandante da una società in accomandita semplice operante nel trasporto di viaggiatori su strada. Il socio recedente chiede l’accertamento della giusta causa del recesso e la liquidazione della propria quota ai sensi dell’art. 2289 c.c., con valorizzazione dell’avviamento e dei valori effettivi del compendio aziendale mediante bilancio straordinario. Il socio superstite contesta la stima della quota, sostenendo che la società non avesse reale capacità reddituale autonoma e che la CTU avesse sovrastimato i ricavi e sottostimato i costi. In cassazione, il ricorrente principale lamenta la violazione dell’art. 2289 c.c. e di norme sul trasporto su strada e sui tempi di guida/riposo, assumendo che la stima avrebbe dovuto includere costi di personale che la società avrebbe dovuto sostenere per legge, costi che sarebbero stati evitati solo grazie all’opera personale del socio gestore; deduce inoltre vizi della CTU per uso di documenti irritualmente acquisiti. Il ricorrente incidentale sostiene invece che la quota sia stata liquidata valorizzando un periodo troppo breve rispetto alla durata effettiva dell’attività della società, chiedendo una maggiore estensione temporale nella stima dell’avviamento.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. La decisione afferma che, nella liquidazione della quota del socio uscente, il valore dell’azienda deve essere determinato considerando anche l’avviamento e la futura redditività secondo un criterio di ragionevole prudenza, ma la valutazione compiuta dal giudice di merito, fondata su una CTU espletata nel rispetto della contabilità ufficiale e senza utilizzare documenti irritualmente acquisiti, è un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. È ritenuta corretta l’esclusione di costi solo teorici e non emergenti dalla concreta realtà gestionale documentata; parimenti, è inammissibile la censura che pretende una nuova valutazione delle prove e dei dati contabili. Il motivo incidentale è dichiarato inammissibile perché sollecita una rivalutazione del materiale istruttorio e confonde la cessazione dell’attività con la cancellazione della società dal registro delle imprese. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate integralmente tra le parti per la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
La quota del socio uscente va liquidata in base al valore effettivo della partecipazione al momento dello scioglimento del rapporto, includendo anche l’avviamento e una stima prudente della futura redditività dell’azienda.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Non consente di sovrapporre alla denunciata violazione di legge una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito istruttorio già compiuta dal giudice di appello.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame è deducibile solo se è indicato un fatto storico decisivo effettivamente trascurato dalla sentenza impugnata; non basta contestare la ponderazione delle prove.
Richiamato in relazione alla consulenza tecnica, ma non ritenuto violato in concreto.
La CTU può fondarsi sui dati ritualmente acquisiti e sulla contabilità in atti; non è censurabile la scelta di escludere documenti irritualmente prodotti.
art. 2263, secondo comma, c.c.
Richiamato per chiarire che nelle società di persone il socio può conferire la propria opera, ma ciò non basta, di per sé, a configurare un rapporto di lavoro subordinato.
artt. 2, 4 e 8 Regolamento CE n. 561/2006
Richiamati dal ricorrente per sostenere la necessità di turni e riposi tali da imporre l’impiego di più autisti; la Corte non accoglie tale impostazione perché fondata su un presupposto fattuale non dimostrato nei limiti del giudizio di legittimità.
Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile anche per la mancata specificazione del vizio impugnatorio riconducibile alla norma.
Massime di principio
- Nella liquidazione della quota del socio uscente da una società di persone, il giudice deve valorizzare l’effettiva consistenza economica dell’azienda al momento dello scioglimento del rapporto, includendo l’avviamento e la futura redditività, ma entro i limiti di una stima prudente e fondata su dati concreti e attendibili.
- La determinazione dell’avviamento e della redditività futura dell’azienda è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione non è sindacabile se sorretta da motivazione congrua e da una CTU basata su elementi ritualmente acquisiti.
- Non possono essere introdotti, nella stima della quota sociale, costi meramente teorici o ipotetici che non risultino dalla concreta realtà aziendale documentata, salvo che siano provati come effettivi componenti negativi non contabilizzati.
- La deduzione di violazioni di legge non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito o del materiale istruttorio; le censure ex art. 360 c.p.c. devono individuare un vero errore di diritto o un omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Nelle società di persone il rapporto di lavoro subordinato del socio è configurabile solo in presenza di autonomia del vincolo lavorativo rispetto al conferimento sociale e di effettivo assoggettamento al potere direttivo di altro soggetto; la mera partecipazione alla gestione non basta.
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