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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13661/2022 del 08/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la concessione della misura alternativa della semilibertà rispetto alla pena risultante dalla sentenza della Corte d'appello di Lecce (5/3/2013, irrevocabile dal 13/2/2014). Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile la domanda ritenendo che tutti i reati considerati nella condanna fossero "ostativi di prima fascia", essendo anche i delitti di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti commessi in favore dell'associazione di tipo mafioso come risultava dalla sentenza di condanna. La difesa ha contestato, tra l'altro, il mancato "scioglimento del cumulo" e la qualificazione dei delitti di stupefacenti come commessi in favore dell'associazione mafiosa

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi, ritenendo che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente applicato il principio secondo cui il divieto previsto dall'art. 4-bis Ord. pen. opera anche quando la rilevanza dell'aggravante mafiosa è desumibile dalla lettura della sentenza di condanna. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non ha dato risposte specifiche all'argomentazione decisiva e non ha formulato la richiesta prevista dall'art. 58-ter. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 4-bis Ord. pen. (L. 26 luglio 1975, n. 354)

    Prevede il divieto di concessione di benefici penitenziari per condanne relative a reati connessi ad associazioni mafiose; secondo la giurisprudenza il divieto si applica anche quando la sussistenza dell'aggravante mafiosa emerge dalla lettura della sentenza di condanna, senza necessità di una formale contestazione

  • art. 58-ter Ord. pen.

    Norma procedurale che disciplina le richieste o i procedimenti relativi allo scorporo/detrazione della quota di pena "ostativa" o ad altre misure connesse; l'assenza di una richiesta formale ai sensi di tale articolo è stata rilevata come elemento negativo nel caso concreto

  • art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991, n. 203)

    Introduce un'aggravante connessa all'utilizzo delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.; la rilevanza di tale aggravante può determinare l'operatività delle norme ostative

  • art. 416-bis c.p.

    Definisce l'associazione di tipo mafioso; la qualificazione dei fatti come commessi "avvalendosi" o "per agevolare" l'attività di un'associazione mafiosa incide sull'operatività delle cause ostative ai benefici

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 41235 del 26/6/2019, Rv. 277451 - 01)

    Principio consolidato secondo cui il divieto di benefici penitenziari di cui all'art. 4-bis opera anche se l'aggravante mafiosa non è stata formalmente contestata, quando la sua sussistenza risulti dalla lettura della sentenza di condanna e dalla qualificazione sostanziale dei delitti giudicati

Massime di principio

  • Se dalla sentenza di condanna emerge, anche implicitamente, che reati di droga sono stati commessi "in favore" o "avvalendosi" di un'associazione mafiosa, si applica l'ostatività di art. 4-bis e le misure alternative (es. semilibertà) possono essere precluse
  • Il Tribunale di sorveglianza può verificare autonomamente la sussistenza dell'aggravante mafiosa esaminando il contenuto della sentenza di condanna, senza attendere una specifica contestazione formale
  • La difesa in ricorso deve affrontare in modo puntuale e specifico le argomentazioni decisive del provvedimento impugnato: deduzioni generiche o non confrontate con la ratio decidendi comportano l'inammissibilità del ricorso
  • Quando rilevano questioni sul 'cumulo' o sullo 'scioglimento del cumulo' (scorporo della quota ostativa), è opportuno proporre espressa istanza secondo le procedure previste (anche ai sensi dell'art. 58-ter) e documentare compiutamente le ragioni per cui i singoli reati non dovrebbero produrre effetti ostativi
  • Per cercare di superare l'ostatività occorre dimostrare concretamente che i singoli reati non sono stati commessi in favore dell'associazione mafiosa oppure che, per specifiche ragioni, è possibile lo scorporo della quota ostativa; mere contestazioni formali possono risultare insufficienti
  • In fase di impugnazione è utile richiamare e motivare la giurisprudenza rilevante che delimita i casi in cui l'ostatività può essere inferita dalla sentenza, per evitare la declaratoria di genericità del ricorso

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