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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28546/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per riciclaggio di autovetture provento di furti commessi all'estero. Il ricorso di DIMASO deduce: (i) errata qualificazione del fatto come riciclaggio anzichè ricettazione, soprattutto per alcune vetture nazionalizzate in UE; (ii) vizio di motivazione sulla sua consapevolezza dell'origine delittuosa; (iii) insufficiente motivazione circa la sua responsabilità per il veicolo n. 8; (iv) eccessività del trattamento sanzionatorio. Il ricorso di ZAMARIAN deduce vizi procedurali e di legittimità relativi al rigetto di una pena concordata (art. 599-bis) dopo mutamento della composizione del collegio, violazione del principio del giudice naturale/precostituito, illegittimità dell'ordinanza che ha preceduto la sentenza, decisione nel merito senza rinvio ai sensi dell'art. 586 c.p.p., e vizio di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per DIMASO ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: la ricostruzione di merito aveva provato l'uso di acquirenti/intermediari fittizi, alterazione dei dati e operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita, giustificando la qualificazione come riciclaggio e la responsabilità anche per il veicolo n. 8; la determinazione della pena è stata considerata entro la discrezionalità del giudice di merito. Per ZAMARIAN il ricorso è inammissibile anche per carenza di procura speciale rilasciata dopo la sentenza impugnata (ex art. 581 c.p.p.) e, comunque, i singoli motivi sono manifestamente infondati: nessuna violazione dell'art. 525 c.p.p. per il mutamento del collegio, corretta applicazione delle regole sul patteggiamento in appello (nessuna necessità di nuova citazione se la richiesta è stata formulata in udienza), e motivazione adeguata sul diniego delle attenuanti. Entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Richiamato come norma di riferimento per la distinzione tra ricettazione e riciclaggio; la Corte ha ritenuto che le attività successive volte a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita rientrano nelle fattispecie di riciclaggio/alterazione della provenienza indicata dall'art. 648 e seg.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Le "altre operazioni" volte a rendere difficile l'identificazione della provenienza illecita (uso di intestatari fittizi, dichiarazioni sostitutive, re-immatricolazioni funzionali all'occultamento) sono state ricondotte all'art. 648-bis come elementi configuranti il reato di riciclaggio

  • art. 525 comma 2 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per censurare il mutamento del collegio; la Corte ha ritenuto inesistente la violazione perché l'udienza precedente si era limitata al rinvio per impedimento del difensore, senza attività dibattimentale pregiudicante

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il procedimento del patteggiamento in appello; la Corte ha ribadito che la citazione dell'imputato a comparire è necessaria solo se la richiesta di applicazione della pena concordata è stata formulata prima e fuori dall'udienza, mentre non è necessaria se la richiesta è stata svolta in udienza

  • d.lgs. 150/2022

    Riferimento alla riforma che ha inciso sulla disciplina del patteggiamento in appello; la Corte ha valutato la questione alla luce della normativa previgente e delle interpretazioni consolidate

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di rinvio dopo il rigetto del patteggiamento; la Corte ha escluso la violazione perché la richiesta era stata formulata in udienza e non era quindi necessaria la nuova citazione

  • art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)

    La Corte ha ritenuto applicabili gli oneri formali di allegazione della procura speciale in cassazione: la mancanza di mandato specifico rilasciato dopo la sentenza impugnata determina l'inammissibilità del ricorso

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati come criteri guida per la determinazione della pena; la Corte ha confermato che la graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrarietà

  • art. 114 cod. pen.

    L'attenuante invocata non era stata adeguatamente dedotta in appello secondo i termini dell'art. 606 c.p.p.; la mancata valutazione non è esaminabile in cassazione per difetto di tempestiva deduzione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Criterio di ammissibilità dei motivi di cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi manifestamente infondati o non conformi ai parametri di legittimità stabiliti da tale articolo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi: applicata per irrogare la sanzione pecuniaria

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'obbligo di eccepire immediatamente eventuali violazioni procedurali: l'omessa eccezione in udienza comporta la perdita della possibilità di dedurla successivamente

Massime di principio

  • L'uso di intermediari o intestatari fittizi, dichiarazioni sostitutive mendaci e operazioni volte a rendere più difficile risalire alla provenienza del bene sono indici rilevanti di riciclaggio, nonostante la circolazione del veicolo in ambito UE
  • La semplice re-immatricolazione in un altro Stato membro non esclude di per sé il riciclaggio: va valutato se sono state compiute ulteriori operazioni idonee ad occultare l'origine illecita
  • In cassazione i motivi manifestamente infondati o che si limitano a censurare valutazioni di fatto del giudice di merito sono generalmente inammissibili (art. 606 c.p.p.)
  • I difensori devono allegare i mandati/processi speciali richiesti dalla normativa (art. 581 c.p.p. commi 1-ter e 1-quater); la loro omissione può determinare l'inammissibilità del ricorso
  • Sul patteggiamento in appello, la necessità di nuova citazione dipende dal momento in cui è stata richiesta l'applicazione della pena concordata: se la richiesta è formulata in udienza non è necessaria una nuova vocazione in giudizio
  • Le questioni procedurali devono essere eccepite tempestivamente in udienza ai sensi dell'art. 182 c.p.p.; l'omessa eccezione comporta la perdita del diritto di farne valere la doglianza
  • La determinazione del trattamento sanzionatorio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o arbitrarietà

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