Cassazione Penale, Sentenza n. 6815/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il delitto previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, censurando principalmente: 1) l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal fratello Pierino Puccio a funzionari dell'Agenzia delle Entrate e riportate nel processo verbale di constatazione, per presunta violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. e, conseguentemente, dell'art. 238, comma 4 e dell'art. 526, comma 1-bis c.p.p.; 2) la ritenuta testimonianza indiretta da parte di un funzionario dell'Agenzia e la qualificazione di tali funzionari come non ufficiali di polizia giudiziaria (contestando pertanto l'applicazione dell'art. 195, comma 4 c.p.p. sul divieto di deposizione); 3) errori nella valutazione probatoria e travisamento dei fatti in relazione allo scioglimento della s.a.s. emittente le fatture (art. 2323 c.c.), alla conoscenza del ricorrente di tale scioglimento e alla presunta effettività delle prestazioni fatturate; 4) insufficienza degli indizi, contestando l'uso di valutazioni di antieconomicità dell'Agenzia come mere presunzioni tributarie e non prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure, confermando che: 1) la parte del processo verbale di constatazione redatta prima dell'emersione di indizi di reato conserva efficacia probatoria; la parte redatta successivamente è utilizzabile solo se siano state osservate le modalità dettate dall'art. 220 disp. att. c.p.p.; la violazione generica dell'art. 220 non comporta automaticamente inutilizzabilità degli atti, salvo che non sia indicata la specifica violazione normativa che determina l'inutilizzabilità dell'atto contestato; 2) le dichiarazioni del fratello erano marginali rispetto al complesso probatorio che dimostrava l'inesistenza delle operazioni fatturate (mancanza di sede, mezzi e dipendenti, documentazione dei pagamenti incoerente, incongruenze nelle dichiarazioni testimoniali), sicché l'esito probatorio non sarebbe mutato eliminando tali dichiarazioni; 3) corretta la valutazione della Corte di merito nel non riconoscere la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai funzionari dell'Agenzia, nonché la valutazione di merito sulle prove testimoniali e documentali. Di conseguenza il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Quando, nel corso di attività ispettive amministrative, emergono indizi di reato, le attività successive devono rispettare le modalità del codice di rito; la parte del verbale redatta prima dell'emersione degli indizi mantiene efficacia probatoria, mentre la parte successiva è utilizzabile solo se osservate le prescrizioni dell'art. 220. La violazione generica dell'art. 220 non determina automaticamente l'inutilizzabilità dell'intero verbale; occorre indicare la specifica norma di rito la cui violazione rende inutilizzabile l'atto.
art. 238, comma 4, cod. proc. pen.
Riferita dalla difesa in relazione all'inutilizzabilità di dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto avvalersi della facoltà di non rispondere; la Corte ha valutato che, anche escludendo tali dichiarazioni, il resto del materiale probatorio era sufficiente a sostenere la condanna.
art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla facoltà di non rispondere/avvalersi; la Corte ha ritenuto irrilevante l'eventuale invocazione di tale norma a monte, non essendo dimostrato il pregiudizio probatorio decisivo derivante dalle dichiarazioni contestate.
artt. 57, comma 3 cod. proc. pen.; artt. 30 e 31 I. n. 4 del 1929
Citati in ordine alla qualifica di ufficiale/ agente di polizia giudiziaria dei funzionari dell'Agenzia; la Corte di merito ha correttamente escluso tale qualifica dato il carattere amministrativo dell'accertamento, con conseguente esclusione dell'applicazione delle limitazioni previste per testimonianze nei casi indicati.
art. 195, comma 4 cod. proc. pen.
Riferito dalla difesa per il divieto di alcune deposizioni; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla valutazione complessiva e dalla natura amministrativa delle attività svolte.
Utilizzato per sostenere che la s.a.s. emittente le fatture era formalmente sciolta per la mancanza dell'accomandante, con effetti tali da rendere improbabile l'effettiva operatività e l'emissione delle fatture contestate.
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma sostanziale contestata (reato tributario oggetto della condanna); la Corte ha confermato l'applicazione sulla base del complesso indiziario e documentale che riteneva l'operazione fatturata inesistente.
Richiamato tra le norme processuali riferite alla prova testimoniale e alla valutazione delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di merito.
Citato tra le norme processuali riferibili ai vizi di motivazione e alle modalità di impugnazione; la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per carenza di argomentazione atta a invertire la valutazione di merito.
Applicato per l'aspetto sanzionatorio connesso all'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e ordine di versamento alla Cassa delle ammende.
sentenza Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in tema di onere della parte che propone ricorso e della necessità di escludere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi di colpa tale da escludere la condanna economica prevista.
Massime di principio
- Le dichiarazioni raccolte in atti amministrativi (es. verbali di verifiche fiscali) sono utilizzabili se risultano redatte prima dell'emersione di indizi di reato; la parte del verbale successiva all'emersione degli indizi è utilizzabile solo se si è proceduto secondo le modalità del codice di rito (art. 220 disp. att. c.p.p.).
- La mera violazione formale dell'art. 220 disp. att. c.p.p. non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dell'atto: bisogna indicare la specifica norma processuale la cui violazione determina l'inutilizzabilità o dimostrare il pregiudizio concreto derivante dall'illiceità.
- Quando le dichiarazioni controverse sono marginali rispetto al complesso probatorio, anche la loro esclusione non muta l'esito del giudizio; il giudice valuta la congruenza e la solidità dell'intero materiale probatorio e non ogni elemento isolatamente.
- La qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria per funzionari che compiono accertamenti amministrativi non è automatica; la natura amministrativa dell'attività può escludere l'applicazione delle regole penali che limitano o disciplinano le testimonianze di tali soggetti.
- In contestazioni su fatture e operazioni contestate per inesistenza, rilevano elementi organizzativi e documentali (esistenza di sede, mezzi, dipendenti, riscontro dei pagamenti, coerenza delle dichiarazioni testimoniali) per valutare la veridicità delle prestazioni fatturate.
- In sede difensiva, per ottenere l'esclusione di atti amministrativi dal processo penale è necessario non solo evocare la violazione normativa, ma dimostrare il concreto nesso di pregiudizio con la prova utilizzata; argomentazioni generiche o meramente congetturali sono normalmente insufficienti in Cassazione.
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