Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6815/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il delitto previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, censurando principalmente: 1) l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal fratello Pierino Puccio a funzionari dell'Agenzia delle Entrate e riportate nel processo verbale di constatazione, per presunta violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. e, conseguentemente, dell'art. 238, comma 4 e dell'art. 526, comma 1-bis c.p.p.; 2) la ritenuta testimonianza indiretta da parte di un funzionario dell'Agenzia e la qualificazione di tali funzionari come non ufficiali di polizia giudiziaria (contestando pertanto l'applicazione dell'art. 195, comma 4 c.p.p. sul divieto di deposizione); 3) errori nella valutazione probatoria e travisamento dei fatti in relazione allo scioglimento della s.a.s. emittente le fatture (art. 2323 c.c.), alla conoscenza del ricorrente di tale scioglimento e alla presunta effettività delle prestazioni fatturate; 4) insufficienza degli indizi, contestando l'uso di valutazioni di antieconomicità dell'Agenzia come mere presunzioni tributarie e non prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure, confermando che: 1) la parte del processo verbale di constatazione redatta prima dell'emersione di indizi di reato conserva efficacia probatoria; la parte redatta successivamente è utilizzabile solo se siano state osservate le modalità dettate dall'art. 220 disp. att. c.p.p.; la violazione generica dell'art. 220 non comporta automaticamente inutilizzabilità degli atti, salvo che non sia indicata la specifica violazione normativa che determina l'inutilizzabilità dell'atto contestato; 2) le dichiarazioni del fratello erano marginali rispetto al complesso probatorio che dimostrava l'inesistenza delle operazioni fatturate (mancanza di sede, mezzi e dipendenti, documentazione dei pagamenti incoerente, incongruenze nelle dichiarazioni testimoniali), sicché l'esito probatorio non sarebbe mutato eliminando tali dichiarazioni; 3) corretta la valutazione della Corte di merito nel non riconoscere la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai funzionari dell'Agenzia, nonché la valutazione di merito sulle prove testimoniali e documentali. Di conseguenza il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Quando, nel corso di attività ispettive amministrative, emergono indizi di reato, le attività successive devono rispettare le modalità del codice di rito; la parte del verbale redatta prima dell'emersione degli indizi mantiene efficacia probatoria, mentre la parte successiva è utilizzabile solo se osservate le prescrizioni dell'art. 220. La violazione generica dell'art. 220 non determina automaticamente l'inutilizzabilità dell'intero verbale; occorre indicare la specifica norma di rito la cui violazione rende inutilizzabile l'atto.

  • art. 238, comma 4, cod. proc. pen.

    Riferita dalla difesa in relazione all'inutilizzabilità di dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto avvalersi della facoltà di non rispondere; la Corte ha valutato che, anche escludendo tali dichiarazioni, il resto del materiale probatorio era sufficiente a sostenere la condanna.

  • art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla facoltà di non rispondere/avvalersi; la Corte ha ritenuto irrilevante l'eventuale invocazione di tale norma a monte, non essendo dimostrato il pregiudizio probatorio decisivo derivante dalle dichiarazioni contestate.

  • artt. 57, comma 3 cod. proc. pen.; artt. 30 e 31 I. n. 4 del 1929

    Citati in ordine alla qualifica di ufficiale/ agente di polizia giudiziaria dei funzionari dell'Agenzia; la Corte di merito ha correttamente escluso tale qualifica dato il carattere amministrativo dell'accertamento, con conseguente esclusione dell'applicazione delle limitazioni previste per testimonianze nei casi indicati.

  • art. 195, comma 4 cod. proc. pen.

    Riferito dalla difesa per il divieto di alcune deposizioni; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla valutazione complessiva e dalla natura amministrativa delle attività svolte.

  • art. 2323 cod. civ.

    Utilizzato per sostenere che la s.a.s. emittente le fatture era formalmente sciolta per la mancanza dell'accomandante, con effetti tali da rendere improbabile l'effettiva operatività e l'emissione delle fatture contestate.

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma sostanziale contestata (reato tributario oggetto della condanna); la Corte ha confermato l'applicazione sulla base del complesso indiziario e documentale che riteneva l'operazione fatturata inesistente.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali riferite alla prova testimoniale e alla valutazione delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di merito.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Citato tra le norme processuali riferibili ai vizi di motivazione e alle modalità di impugnazione; la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per carenza di argomentazione atta a invertire la valutazione di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'aspetto sanzionatorio connesso all'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e ordine di versamento alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in tema di onere della parte che propone ricorso e della necessità di escludere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi di colpa tale da escludere la condanna economica prevista.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni raccolte in atti amministrativi (es. verbali di verifiche fiscali) sono utilizzabili se risultano redatte prima dell'emersione di indizi di reato; la parte del verbale successiva all'emersione degli indizi è utilizzabile solo se si è proceduto secondo le modalità del codice di rito (art. 220 disp. att. c.p.p.).
  • La mera violazione formale dell'art. 220 disp. att. c.p.p. non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dell'atto: bisogna indicare la specifica norma processuale la cui violazione determina l'inutilizzabilità o dimostrare il pregiudizio concreto derivante dall'illiceità.
  • Quando le dichiarazioni controverse sono marginali rispetto al complesso probatorio, anche la loro esclusione non muta l'esito del giudizio; il giudice valuta la congruenza e la solidità dell'intero materiale probatorio e non ogni elemento isolatamente.
  • La qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria per funzionari che compiono accertamenti amministrativi non è automatica; la natura amministrativa dell'attività può escludere l'applicazione delle regole penali che limitano o disciplinano le testimonianze di tali soggetti.
  • In contestazioni su fatture e operazioni contestate per inesistenza, rilevano elementi organizzativi e documentali (esistenza di sede, mezzi, dipendenti, riscontro dei pagamenti, coerenza delle dichiarazioni testimoniali) per valutare la veridicità delle prestazioni fatturate.
  • In sede difensiva, per ottenere l'esclusione di atti amministrativi dal processo penale è necessario non solo evocare la violazione normativa, ma dimostrare il concreto nesso di pregiudizio con la prova utilizzata; argomentazioni generiche o meramente congetturali sono normalmente insufficienti in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.