Cassazione Penale, Sentenza n. 30864/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di dichiarare l'inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente sosteneva che i reati per i quali era stato nuovamente sottoposto alla custodia (tra cui il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e violazioni dell'art. 73) erano già riconducibili al fatto per cui era stato arrestato il 30/04/2020 e che, per effetto dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., la decorrenza dei termini delle misure successive doveva retrodatare facendo venir meno l'efficacia della custodia cautelare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha condiviso le motivazioni del Tribunale per il riesame: non sussisteva una connessione qualificata tale da far operare automaticamente la retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3; i giudici hanno inoltre ritenuto che il reato associativo fosse perdurato anche dopo l'arresto (quindi non si trattava di fatti meramente anteriori) e che, anche con riferimento agli elementi già in possesso nelle fasi iniziali, il quadro indiziario definitivo è emerso solo con le indagini successive (intercettazioni su nuove utenze, identificazione di nuovi soggetti, sequestri ulteriori). Conseguentemente è stata confermata l'ordinanza impugnata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma procedurale relativa al procedimento per il riesame; utilizzata come criterio di advezione del ricorso al Tribunale per il riesame
art. 297 comma 3 cod. proc. pen.
la retrodatazione opera solo se al momento dell'emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza
La retrodatazione della decorrenza delle misure cautelari può operare automaticamente quando le ordinanze sono nello stesso procedimento e i fatti sono anteriori e connessi qualificatamente; in altri casi la retrodatazione richiede che gli elementi giustificativi fossero già desumibili al momento della prima ordinanza
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Rilievo come reato contestato (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti); la sentenza valuta se tale reato fosse anteriore e/o connesso al reato per cui fu eseguito l'arresto del 30/04/2020
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Riferimento ai reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti oggetto della prima ordinanza (arresto del 30/04/2020)
art. 12 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Criteri di connessione qualificata (nesso teleologico e continuazione) richiamati per stabilire se i reati sono da considerare commessi "per eseguire" o "in continuazione" con altri
Sentenza Sezioni Unite n. 14535 del 19/12/2006 ("Librato")
la retrodatazione "costituisce un rimedio rispetto a una scelta indebita dell'autorità giudiziaria"; "non v'è alcuna automaticità ... per fatti non legati da connessione qualificata"
Principio di diritto decisivo: la retrodatazione trova applicazione automatica solo in presenza di connessione qualificata per ordinanze nello stesso procedimento; in altri casi richiede che gli elementi giustificativi fossero percepibili al momento della prima ordinanza; inoltre la mera presenza di elementi non dimostra che ne fosse stata individuata la portata probatoria
Massime di principio
- La retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. opera automaticamente solo se le ordinanze cautelari sono nello stesso procedimento e i fatti contestati sono anteriori e legati da connessione qualificata (continuazione o nesso teleologico).
- Se le ordinanze riguardano procedimenti distinti o non sussiste una connessione qualificata, la retrodatazione può operare soltanto se al momento della prima ordinanza erano già desumibili dagli atti gli elementi idonei a giustificare la misura successiva.
- La persistenza di una partecipazione associativa non è esclusa automaticamente dallo stato detentivo dell'imputato: occorre una valutazione concreta se e fino a quando il vincolo è continuato (ad es. tramite assistenza, coordinamento o benefici economici dall'esterno).
- Per provare la "continuazione" o il nesso teleologico tra associazione e reati-fine è necessario dimostrare che i reati-fine erano programmati, almeno nelle linee essenziali, sin dalla costituzione del sodalizio; la sola esistenza di indizi generici non basta.
- Per la difesa, strategie utili in casi analoghi: documentare che gli elementi costitutivi del nuovo addebito erano già chiaramente desumibili in epoca anteriore; contestare la ricostruzione della persistenza dell'associazione dopo l'arresto; dimostrare eventuali ritardi o scelte indotte di separazione del procedimento da parte del PM.
- Per l'accusa, per ottenere la retrodatazione occorre dimostrare o la connessione qualificata tra i fatti o che gli elementi probatori rilevanti erano evidenti e comprensibili già al momento della prima ordinanza.
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